Il Consorzio di gestione anagrafica professioni sanitarie (Cogeaps) ha concluso l’adeguamento della piattaforma informatica di gestione dei crediti Ecm secondo le prescrizioni del D.l. 76/2020, in base alle quali i farmacisti possono accedere all’area riservata del sito del Consorzio tramite Spid e/o carta d’identità elettronica (Cie). Resterà possibile solo fino al 30 giugno 2021 utilizzare ancora le credenziali attualmente in possesso. Attraverso il sito Cogeaps i professionisti sanitari possono verificare la propria situazione formativa aggiornata, inserire richieste individuali di esoneri, esenzioni e riconoscimento di crediti per le attività di formazione individuale (mediante presentazione di apposite istanze redatte sulla base degli schemi approvati dalla Commissione nazionale formazione continua (Cnfc). È inoltre possibile inserire crediti mancanti (tenendo conto che i crediti formativi degli eventi Ecm vengono caricati almeno dopo sessanta giorni dalla data ultima di conclusione di ogni singolo corso) e usufruire della funzionalità di spostamento dei crediti Ecm per il recupero di un eventuale debito formativo.

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In arrivo la nuova App e il nuovo portale Cogeaps

Facendo seguito alla circolare dello scorso 2 febbraio, la Federazione ordini farmacisti italiani (Fofi) fornisce alcuni chiarimenti e aggiornamenti ricevuti in una nota di Enrico De Pascale, presidente di Cogeaps. «Si segnala – riferisce la Fofi – che fino al 30 giugno 2021 i farmacisti potranno continuare a utilizzare anche le credenziali di identificazione attualmente in possesso (username e password) per accedere all’area riservata. Inoltre, si informa che il Consorzio in data 31 maggio 2021 rilascerà l’App e il nuovo portale web istituzionale, che avranno l’obiettivo rispettivamente di essere uno strumento di interazione più efficace nonché di semplificare la gestione delle procedure e di consentire agli Ordini di disporre dei parametri di valutazione dei propri professionisti in regola con l’obbligo formativo, in tempo reale».

Crediti Ecm per autoformazione

Il riconoscimento dei crediti Ecm è consentito anche per autoapprendimento ed è attribuito dall’Ordine di appartenenza sulla base dell’impegno orario dichiarato dal professionista sanitario nella relativa domanda in forma di autocertificazione ex DPR 445/2000. Con riferimento alla possibilità di acquisire crediti formativi Ecm per autoformazione, la Fofi rammenta che «quella relativa alle attività specificatamente individuate dalla Federazione ordini farmacisti italiani deve essere presentata soltanto all’Ordine di appartenenza». Per eventuali dubbi la Fofi rimanda alla circolare N.12737 del 07 gennaio 2021, disponibile nell’apposita sezione dedicata al sistema Ecm del sito della Federazione.

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