Entro il 15 febbraio 2023 è possibile inviare le domande per accedere al fondo di solidarietà stanziato da Federfarma per il 2022, per il quale valgono i requisiti espressi nel “Regolamento per l’erogazione dell’assegno di integrazione anno 2021”. L’importo complessivo stanziato per il 2022 è pari a 550mila euro, che verrà ripartito fra tutti i partecipanti aventi diritto. In merito ai soggetti interessati, la Federazione precisa che «possono richiedere il contributo i farmacisti titolari individuali di farmacie private, urbane e rurali, e le società di farmacia privata aderenti alle associazioni provinciali, in regola con il pagamento delle quote associative a Federfarma. La domanda deve essere presentata entro e non oltre mercoledì 15 febbraio 2023, a mezzo raccomandata A/R a Federfarma o a mezzo posta elettronica certificata (Pec), all’indirizzo federfarma@pec.federfarma.it».

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I requisiti per accedere al fondo

Possono presentare la domanda per l’assegno di integrazione 2022 i titolari e le società che nell’anno 2021 hanno conseguito «un fatturato complessivo annuo ai fini IVA (rigo VE50 del modello IVA 2022) inferiore a 250mila euro e un reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef (rigo RN1 colonna 5 del modello Redditi 2022 relativo ai redditi 2021, rigo RN1 o RN2 colonna 1 per le società di persone, rigo RN1 o RN2 colonna 3 per le società di capitali) inferiore a 35mila euro». Per quanto riguarda le società di farmacia, il reddito complessivo viene calcolato sommando al reddito della farmacia gli ulteriori redditi di ciascun socio, diversi da quello di partecipazione alla società. I predetti requisiti devono essere ambedue presenti e documentati. Inoltre, deve essere dimostrato che nell’anno 2022 il richiedente era titolare da almeno cinque anni della farmacia per cui si chiede il contributo.

Trasferimento della farmacia

Il regolamento precisa inoltre che, «nel caso di trasferimento della farmacia, precedentemente gestita in forma di impresa individuale, ad altra impresa individuale o a una società di farmacia privata, a prescindere dalla presenza del precedente titolare dante causa tra i soci della nuova società titolare e se la sede farmaceutica è rimasta la medesima per la quale era stato a suo tempo rilasciato il provvedimento di autorizzazione all’esercizio e per la quale l’ex titolare cedente aveva già fruito in anni precedenti del beneficio, il periodo di tempo di cinque anni viene computato in continuità con quello della farmacia-impresa individuale oggetto di trasferimento».

Entità e criteri di assegnazione del contributo

L’entità del contributo sarà stabilita dal Consiglio di Presidenza in base ai criteri di progressività, alle domande pervenute, alle disponibilità del fondo, ai requisiti di fatturato e di reddito dichiarati dai richiedenti e, all’interno delle fasce di reddito, a ulteriori parametri “premiali” riferiti al 2021, quali «minor numero di dipendenti e/o collaboratori e minore quota percentuale di apporto lavorativo, svolgimento di un numero maggiore di turni obbligatori (espressi in giorni), con l’indicazione delle giornate di turni notturni all’anno, orari di apertura settimanale della farmacia (espressi in ore), più elevati, maggior numero di giorni di apertura della farmacia durante l’anno». Si rimanda a Federfarma.it per la documentazione integrale.

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