fondo di solidarietàFederfarma ha pubblicato il regolamento per l’erogazione dell’assegno di integrazione per l’anno 2017. Il testo indica che «al farmacista titolare individuale di farmacia privata nonché alla società di farmacia privata, aderente ad associazioni provinciali associate a Federfarma in regola con il pagamento della quota associativa viene riconosciuto, per l’anno 2017, un assegno di integrazione». Tale contributo «sarà erogato a condizione che il farmacista o la società di farmacia privata abbiano conseguito nell’anno 2016 un fatturato complessivo annuo ai fini IVA (rigo VE50 del modello IVA 2017 relativo all’anno 2016) inferiore a 250.000 euro, ed un reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF (rigo RN1 colonna 5 del modello Redditi 2017 relativo ai redditi 2016, rigo RN1 o RN2 colonna 1 per le società di persone, rigo RN1 o RN2 colonna 2 per le società di capitali) inferiore a 35.000 euro. Per le società di farmacia concorreranno alla formazione del reddito il reddito della farmacia e la somma degli ulteriori redditi di ciascun socio, diversi da quello di partecipazione alla società. Dal reddito dichiarato sarà detratto l’eventuale contributo di solidarietà erogato dalla Federfarma nell’anno a cui si riferisce la dichiarazione».
Le domande devono essere inviate tramite lettera raccomandata A/R presso la sede di Federfarma (in via Emanuele Filiberto 190 00185 Roma), entro e non oltre la data del 28 febbraio 2018: farà fede la data del timbro postale. «La documentazione fornita dall’interessato nei tempi previsti – aggiunge il regolamento – dovrà essere dal medesimo integrata, dietro richiesta di Federfarma, entro i 30 giorni successivi alla notifica della richiesta stessa, a pena di decadenza». Per dimostrare i valori di fatturato e reddito devono essere inviate le copie integrali, rispettivamente, della dichiarazione IVA e di quella dei redditi presentata per l’anno 2016, nonché quelle dei due anni precedenti. Esse dovranno essere «autenticate dal professionista incaricato della trasmissione telematica delle dichiarazioni e accompagnate da copia della comunicazione di avvenuto ricevimento da parte dell’Agenzia delle entrate». È necessario aggiungere poi copia del bilancio certificato dell’anno 2016 e le dichiarazioni dei redditi di ciascuno dei soci in caso di società. L’entità del contributo, al lordo delle ritenute di legge, verrà determinata in modo insindacabile, e per ciascuna domanda, dal Consiglio di presidenza di Federfarma, tenendo presente il numero di domande pervenute, le disponibilità del Fondo di Solidarietà, il fatturato complessivo ai fini IVA realizzato nell’anno 2016 ed il reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF, sulla base di criteri di progressività». Federfarma ha quindi stabilito che «il richiedente deve dimostrare, mediante l’invio di copia autentica del decreto di autorizzazione all’esercizio, che nell’anno 2017 era già titolare da almeno 5 anni della farmacia per cui si chiede il contributo», e ha fatto sapere che «l’erogazione del contributo è subordinata al puntuale rispetto degli orari minimi di apertura al pubblico della farmacia. A tal fine il richiedente il contributo deve produrre idonea certificazione rilasciata dall’Autorità Sanitaria competente per territorio attestante che la farmacia è aperta, i giorni di apertura nell’arco della settimana, nonché l’orario di apertura giornaliero».

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