Anche per il 2019, Federfarma ha reso disponibile una copia del «Regolamento per l’erogazione dell’assegno di integrazione anno 2019», relativo al Fondo di solidarietà nei confronti delle piccole farmacie. Tale documento, approvato dall’Assemblea Nazionale della Federazione nella seduta del 12 dicembre 2019, consente alle farmacie richiedenti e rispondenti ai requisiti per l’inclusione di poter ricevere un assegno di integrazione. Il contributo, si legge nel Regolamento, sarà riconosciuto «al farmacista titolare individuale di farmacia privata nonché alla società di farmacia privata, aderente ad Associazioni Provinciali Titolari di Farmacie associate a Federfarma in regola con il pagamento della quota associativa a Federfarma». Come per il 2018, il fondo per il 2019 ammonta a 600 mila euro e la sua entità nei confronti delle singole farmacie richiedenti sarà stabilita dal Consiglio di Presidenza sulla base di criteri di progressività, avuto riguardo alle domande pervenute, alle disponibilità del Fondo e ai requisiti di fatturato e di reddito dichiarati dai richiedenti.

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Per presentare la domanda, occorre che «il farmacista o la società di farmacia privata, abbia conseguito nell’anno 2018 un fatturato complessivo annuo ai fini IVA (rigo VE50 del modello IVA 2019 relativo all’anno 2018) inferiore ad Euro 250.000,00 ed un reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF (rigo RN1 colonna 5 del modello Redditi 2019 relativo ai redditi 2018, rigo RN1 o RN2 colonna 1 per le società di persone, rigo RN1 o RN2 colonna 2 per le società di capitali) inferiore ad Euro 35.000,00». Inoltre, «per le società di farmacia concorrerà alla formazione del reddito il reddito della farmacia e la somma di tutti gli ulteriori redditi di ciascun socio, diversi da quello di partecipazione alla società».

Le domande per accedere a tale contributo dovranno essere inviate con raccomandata con avviso di ricevimento (A/R) presso la sede di Federfarma via Emanuele Filiberto 190, 00185 Roma, a pena di decadenza, entro e non oltre la data del 2 marzo 2020. In tal senso, Federfarma ha specificato che «ai fini della tempestività della domanda fa fede la data del timbro postale». La documentazione fornita dall’interessato nei tempi previsti dovrà essere dal medesimo integrata, dietro richiesta di Federfarma, entro i 30 giorni successivi alla notifica della richiesta stessa, a pena di decadenza.

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