
L’Autorità Garante per la Concorrenza, prosegue Fissore, «nella segnalazione AS 1215 del giorno 8 ottobre 2015, indirizzata al Parlamento ed ai ministri dello Sviluppo Economico e della Salute, ha evidenziato alcune criticità concorrenziali in merito alla cosiddetta “eccezione galenica” prevista dall’art. 68 sopracitato. Da un raffronto tra la normativa nazionale e quella di altri ordinamenti dell’Unione Europea, la disciplina italiana risulta l’unica a prevedere la condizione di inutilizzabilità di principi attivi prodotti industrialmente per le preparazioni galeniche di medicinali coperti da brevetto».
«A parere dell’Autorità – aggiunge la senatrice – tale restrizione pregiudica la libertà di iniziativa economica di un’intera categoria professionale, introducendo una grave barriera produttiva a carico di una concorrenza di per sé già residuale. Il farmacista, infatti, nell’allestire galenici magistrali, può incidere solo in modo marginale sulle dinamiche dei mercati farmaceutici, in quanto non dispone di mezzi ed apparati idonei a consentire una produzione standardizzata e su vasta scala». Per queste ragioni, e tenendo presente che «la presenza sul mercato di preparazioni allestite su misura per i pazienti, quali quelle galeniche, garantisce un indubbio beneficio per i consumatori in termini di maggiore scelta e più mirata efficacia terapeutica», Fissore ha chiesto al governo di assumere iniziative normative volte ad abrogare il divieto disposto dal decreto legislativo «e, pertanto, consentire l’utilizzo di principi attivi realizzati industrialmente per eseguire preparazioni galeniche di medicinali protetti da brevetto».
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