«Il Consiglio di Stato, con propria sentenza n.111 del 4 gennaio 2020, ha definitivamente accolto le ragioni del ministero della Salute, di Federfarma e di Aifi – Associazione italiana fisioterapisti, in un contenzioso, aperto nel 2011, da Simfer, Società italiana di medicina fisica e riabilitativa e Simmfir, Sindacato Italiano medici di medicina fisica e riabilitazione, che contestavano la disciplina sulle prestazioni fisioterapiche in farmacia». È quanto ha reso noto Federfarma, in una circolare pubblicata il 7 gennaio 2020 sul proprio sito istituzionale. «Le predette organizzazioni – ha puntualizzato Federfarma -, rappresentative dei medici di medicina fisica e della riabilitazione, avevano impugnato dinanzi al TAR del Lazio il noto Decreto del ministero della Salute 16 dicembre 2010 che, in attuazione della normativa sulla farmacia dei servizi, aveva disciplinato le modalità con le quali i fisioterapisti possono esercitare la loro attività professionale in farmacia».

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Le motivazioni della sentenza

In merito alle motivazioni, Federfarma ha evidenziato che «il Consiglio di Stato ha preso atto “dell’evoluzione normativa che ha interessato il ruolo delle farmacie nell’assetto complessivo della tutela del bene-salute” di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69, al decreto legislativo (attuativo dell’anzidetta delega) 3 ottobre 2009, n. 153, affermando che risulta “evidente come, per effetto del delineato quadro normativo, si sia consumata una profonda transizione del ruolo della farmacia da una (più tradizionale) attività di mera distribuzione di prodotti (lato sensu) farmaceutici, verso un ruolo di erogazione di prestazioni e servizi, comunque teleologicamente preordinati ad assicurare la somministrazione di interventi connessi con la tutela della salute (ma, rispetto alla precedente conformazione, “delocalizzati” ed insediati anche in ambiente farmaceutico)”».

Gli aspetti affrontati nella sentenza

Tra i diversi aspetti oggetto della sentenza, Federfarma ha rilevato che «le prestazioni effettuabili dai fisioterapisti in farmacia indicate dall’art.4 del DM 16 dicembre 2010 certamente possono ricomprendersi nelle prestazioni effettuabili fai fisioterapisti in autonomia», «il DM impugnato non ha estromesso la prestazione fisioterapica dalla direzione dei medici fisiatri, in quanto il decreto si è limitato a disciplinare le prestazioni effettuabili in farmacia che in modo del tutto autonomo già potevano essere espletate dal fisioterapista senza la presenza del medico specialista», «in ogni caso il fisioterapista opera in conformità di una prescrizione medica».

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