È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del 24 agosto 2020, n. 132, del ministero dell’Economia e delle Finanze, sul rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle Pubblica amministrazione. È quanto rende noto lo stesso dicastero, il quale fa sapere che «il decreto attua una norma che prevede che l’eventuale rifiuto da parte di Amministrazioni Pubbliche di fatture ricevute tramite il Sistema di Interscambio (Sdi) debba essere puntualmente motivato». Tra le cause che possono costituire motivo di esclusione l’emissione di «fattura riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore della PA destinataria della trasmissione del documento», «omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura», «omessa o errata indicazione del codice di repertorio per i dispositivi medici e per i farmaci», «omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura per i farmaci» e «omessa o errata indicazione del numero e data della Determinazione Dirigenziale d’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali».

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I benefici attesi dal provvedimento

Sono diversi i benefici attesi a seguito del provvedimento che entra in vigore il 6 novembre 2020. Secondo quanto evidenzia il ministero dell’Economia e delle Finanze, infatti, «l’introduzione di specifiche cause di rifiuto delle fatture elettroniche consentirà di risolvere le criticità segnalate, tramite le loro associazioni di categoria, da molti fornitori della PA. Allo stesso tempo, contribuirà ad accrescere l’efficienza del processo di spesa, assicurando la certezza e l’obiettività dell’esito dei controlli delle fatture emesse dai fornitori delle Amministrazioni Pubbliche e quindi la velocità della procedura e la puntualità dei pagamenti degli operatori economici che forniscono beni e servizi».

L’indicazione dell’Aic introdotta nel 2018

In merito all’indicazione dell’Aic sulla fattura elettronica, è utile evidenziare che con un apposito atto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 302 del 29 dicembre 2017, il ministero dell’Economia e delle Finanze aveva specificato che «a decorrere dal 1 gennaio 2018 nelle fatture elettroniche emesse nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale per acquisti di prodotti farmaceutici è fatto obbligo di indicare le informazioni sul codice Aic e il corrispondente quantitativo». Nello stesso decreto il ministero aveva poi sottolineato che è fatto divieto agli enti del Servizio sanitario nazionale di effettuare pagamenti di corrispettivi di fatture che non riportino tali informazioni. Quindi erano state specificate le modalità operative per gli scambi di informazioni tra Aifa, Ragioneria generale dello Stato e ministero dell’Economia e delle Finanze.

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