fatturazione-elettronica-farmacia«Per la generalità dei soggetti passivi Iva l’entrata in vigore dell’obbligo della fatturazione elettronica resta confermata al 1 gennaio 2019». A spiegarlo è Fisco Oggi, rivista dell’Agenzia delle Entrate, secondo la quale l’indicazione emerge dalle interrogazioni a risposta immediata che sono state depositate presso la VI commissione permanente Finanze della Camera dei Deputati. Sul tema, infatti, la stessa rivista online spiega che erano arrivate richieste di differimento (almeno in funzione delle differenti categorie), che tuttavia non sono state accolte per una serie di ragioni.

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La prima è che «l’eventuale differimento presenta significativi impatti sul gettito, per le minori entrate derivanti dalla lotta all’evasione Iva». In secondo luogo, «l’autorizzazione in deroga a introdurre l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, concessa all’Italia dall’Unione europea per il periodo 2019-2021, potrà essere rinnovata solo dopo aver dimostrato alla Commissione l’efficacia della nuova misura, da fornire sulla base dei dati raccolti nel periodo 2019-2021». La terza motivazione è relativa al fatto che «l’eventuale avvio dell’obbligo con cadenze temporalmente diversificate a seconda della tipologia dei contribuenti sarebbe in contrasto con le caratteristiche proprie del sistema della fatturazione elettronica, che integra un processo “simmetrico” destinato a vincolare non solo il soggetto emittente, ma anche quello ricevente; pertanto, se l’obbligo fosse limitato a specifiche categorie di operatori, si introdurrebbero elementi di notevole complessità per gli operatori stessi (e per i loro intermediari) nella gestione quotidiana delle fatture e, quindi, dei relativi processi amministrativi e contabili».

Infine, uno scaglionamento potrebbe «introdurre elementi di notevole complessità anche per l’Agenzia delle entrate, che, infatti, si troverebbe a dover gestire la coesistenza di due adempimenti (fatturazione elettronica e spesometro) tra loro distinti per categorie di operatori Iva, disciplina e termini; tutto ciò aumenterebbe notevolmente il rischio di errori degli operatori con conseguenti difficoltà di controllo da parte dell’Amministrazione e ripercussioni negative sull’attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni di frode ed evasione Iva».

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