Una sentenza del tribunale civile di Siracusa, datata 7 luglio 2016, afferma che le somme incamerate dalle farmacie a titolo di ticket non devono essere computate nel “fatturato annuo in regime di Servizio Sanitario Nazionale” previsto dalla legge 662/96 ai fini dell’applicazione dello sconto SSN agevolato in favore delle piccole farmacie. A spiegarlo è Federfarma che sottolinea come dal pronunciamento si evinca «analogamente a quanto affermato già da altri Tribunali civili in precedenti sentenze, che ciò che non è direttamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale, così come sono i ticket, non può far parte del relativo fatturato».
In particolare, i giudici di Siracusa sottolineano che «al fine di ricostruire l’esatta portata della disposizione “fatturato annuo in regime di Servizio Sanitario Nazionale”, è necessario procedere con un’interpretazione della norma che esuli dal mero criterio letterale per involgere i criteri di carattere sistematico e teleologico». In particolare, prosegue la sentenza, «non vi è dubbio che la ratio della norma si basi sull’agevolazione delle piccole farmacie – che con la loro presenza capillare svolgono un servizio essenziale per il cittadino, garantendo l’agevole accesso ai farmaci a tutela del loro fondamentale diritto alla salute ex art. 32 Cost. – aventi un fatturato al di sotto della soglia prevista. Si consente ad esse, con tale strumento normativo, di percepire somme maggiori. Tanto premesso, appare quantomeno illogico ritenere che nella nozione di “fatturato in regime di SSN” vadano ricompresi anche importi (c.d. ticket) che non sono stati pagati dall’Azienda Sanitaria, ma da privati».
Il tribunale indica infine che «tale opzione interpretativa, peraltro, risulta suffragata da molteplici decisioni delle corti di merito che a più riprese si sono espresse sulla sorte di altre voci del fatturato lordo delle farmacie come dpc, ticket, sconti e trattenute varie». Federfarma spiega che «la sentenza, dunque, va ad aggiungersi alla giurisprudenza favorevole alle farmacie, che può utilmente essere utilizzata a livello locale nei rapporti con le Regioni e/o le Aziende sanitarie qualora si orientassero in maniera difforme».
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