fascicolo sanitario elettronicoÈ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 novembre 2015 (numero 263) il Regolamento in materia di Fascicolo sanitario elettronico (FSE) contenuto nel decreto del presidente del consiglio dei ministri numero 178 del 29 settembre 2015.
All’articolo 2, il provvedimento prevede che il FSE sia composto da «un nucleo minimo di dati e documenti, nonché da dati e documenti integrativi che permettono di arricchire il Fascicolo stesso». Il nucleo minimo è costituito da «dati identificativi e amministrativi dell’assistito; referti, inclusi quelli consegnati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 agosto 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 2013; verbali di pronto soccorso; lettere di dimissione; profilo sanitario sintetico; dossier farmaceutico; consenso o diniego alla donazione degli organi e tessuti». Quelli integrativi, che saranno disposti in funzione di scelte regionali in materia di politica sanitaria, sono invece i seguenti: «Prescrizioni (specialistiche, farmaceutiche, ecc.); prenotazioni (specialistiche, di ricovero, ecc.); cartelle cliniche; bilanci di salute; assistenza domiciliare: scheda, programma e cartella clinico-assistenziale; piani diagnostico-terapeutici; assistenza residenziale e semiresidenziale; erogazione di farmaci; vaccinazioni; prestazioni di assistenza specialistica; prestazioni di emergenza o urgenza (118 e pronto soccorso); prestazioni di assistenza ospedaliera in regime di ricovero; certificati medici; taccuino personale dell’assistito; relazioni relative alle prestazioni erogate dal servizio di continuità assistenziale; autocertificazioni; partecipazione a sperimentazioni cliniche; esenzioni; prestazioni di assistenza protesica; dati a supporto delle attività di telemonitoraggio; dati a supporto delle attività di gestione integrata dei percorsi diagnostico-terapeutici; altri documenti rilevanti».
All’articolo 3, il decreto spiega che «il profilo sanitario sintetico, o “patient summary”, è il documento socio-sanitario informatico che riassume la storia clinica dell’assistito e la sua situazione corrente conosciuta. La finalità del profilo sanitario sintetico è di favorire la continuità di cura, permettendo un rapido inquadramento dell’assistito al momento di un contatto con il SSN». Al contrario, prosegue il testo, «il taccuino personale dell’assistito è una sezione riservata del FSE all’interno della quale è permesso all’assistito di inserire dati e documenti personali relativi ai propri percorsi di cura, anche effettuati presso strutture al di fuori del SSN».
Quindi sono previste norme a tutela della privacy di alcune tipologie di pazienti, regole in materia di informative agli assistiti, richiami relativi ai diritti degli stessi, nonché norme per l’accesso al FSE da parte dei pazienti. Il decreto disciplina inoltre la titolarità del trattamento dei dati in ragione della tipologia di finalità (di cura, di ricerca, di governo), le regole tecniche e le misure di sicurezza, e istituisce un «tavolo tecnico di monitoraggio al quale partecipano i rappresentanti delle amministrazioni, delle regioni e delle province autonome specificatamente individuati in relazione al settore e alla materia trattata».

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