fascicolo sanitario elettronicoSul fronte Fascicolo sanitario elettronico (FSE) si muovono le Regioni e le Province autonome, con la scadenza del 30 giugno per l’elaborazione e presentazione dei propri progetti per la sua realizzazione, ma si muove anche il Garante per la privacy. Il FSE conterrà infatti l’insieme dei dati e dei documenti digitali che racchiudono la storia clinica e sanitaria del cittadino e viene da sé che trattandosi di informazioni altamente sensibili e delicate sia necessaria la massima cautela per la loro gestione. L’Authority è quindi intervenuta per esprimere il proprio parere su uno schema di decreto del presidente del Consiglio dei ministri, il primo di una serie di testi attuativi previsti dalla norma, e ha dato il via libera. Il documento comprende i primi contenuti da attivare a livello nazionale, vale a dire quali dati e documenti inserire nel fascicolo sanitario elettronico, le responsabilità e i compiti dei diversi attori coinvolti, le tutele e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali. E poi ancora, le modalità e i livelli differenziati di accesso al fascicolo, i criteri di interoperabilità, i contenuti informativi e le codifiche del profilo sanitario sintetico e del referto di laboratorio. Lo schema di decreto è stato elaborato nell’ambito di un tavolo di lavoro istituito al ministero della Salute a cui il Garante ha partecipato fin dalla sua costituzione, nel gennaio 2013. Il testo su cui l’Authority ha espresso parere favorevole prevede in particolare che il paziente sia informato chiaramente sul Fascicolo sanitario elettronico e possa decidere con consapevolezza se dare il proprio consenso alla sua creazione. L’adesione, come è noto, è infatti facoltativa e in mancanza di assenso il fascicolo sanitario elettronico rimarrà vuoto e quindi non accessibile, né per finalità di cura, né per finalità di ricerca o di programmazione sanitaria e monitoraggio. Se invece il cittadino dà il placet, può decidere se dare anche l’autorizzazione per finalità di cura, senza la quale il fascicolo potrà essere utilizzato solo per monitoraggio, programmazione e ricerca, con le dovute garanzie di anonimato. Il paziente potrà inoltre decidere, con un consenso apposito, se far inserire nel Fascicolo sanitario elettronico alcune informazioni di particolare delicatezza, ad esempio riguardanti la sieropositività, l’interruzione volontaria di gravidanza, violenza sessuale, pedofilia, uso di droghe, parto in anonimato. Cosa è fondamentale ricordare è che la scelta di non aderire al FSE non pregiudica in alcun modo la possibilità di usufruire delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale. Per quel che riguarda gli accessi e la consultazione del fascicolo sanitario da parte degli operatori sanitari, essi dovranno essere tracciabili e limitati al personale che ha in cura il paziente. Per evitare il rischio di accessi abusivi, lo schema di decreto prevede anche l’obbligo per il titolare del trattamento di avvisare immediatamente il Garante nel caso i dati subiscano delle violazioni derivanti da attacchi informatici, incendi o altre calamità. Un insieme di tutele che garantiscono il paziente e il suo diritto alla riservatezza, anche se per contro, in caso di diffuso rifiuto ad aderire al fascicolo, sarà ridotta la possibilità di raggiungere appieno gli obiettivi prefissati di monitoraggio delle prescrizioni e delle prestazioni.

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