Il Decreto 7 settembre 2023 del ministero della Salute, recante “Fascicolo sanitario elettronico 2.0”, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie generale, n. 249, del 24 ottobre 2023. Come si legge nel documento, «il presente decreto, attuativo delle disposizioni di cui al comma 7 dell’art. 12 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, individua i contenuti del Fse, nonché i limiti di responsabilità e i compiti dei soggetti che concorrono alla sua implementazione, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti dell’assistito, le modalità e i livelli diversificati di accesso al FSE da parte dei soggetti di cui ai commi 4, 4-bis, 4-ter e 5 del predetto art. 12».

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Contenuti del Fse. Come riportato nell’Articolo 3 del decreto, «il Fse contiene i seguenti dati e documenti, riferiti anche alle prestazioni erogate al di fuori del Servizio sanitario nazionale, i cui contenuti sono riportati, in sede di prima applicazione, nell’allegato A al presente decreto». Tra questi «dati identificativi e amministrativi dell’assistito (esenzioni per reddito e patologia, contatti, delegati)», «referti, inclusi quelli consegnati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 243 del 16 ottobre 2013», «verbali pronto soccorso», «lettere di dimissione, profilo sanitario sintetico, di cui all’art. 4, prescrizioni specialistiche e farmaceutiche, cartelle cliniche, erogazione farmaci a carico SSN e non a carico Ssn, vaccinazioni, erogazione di prestazioni di assistenza specialistica; taccuino personale dell’assistito, di cui all’art. 5, dati delle tessere per i portatori di impianto, e lettera di invito per screening.

Strumento utile anche alle attività dei farmacisti. Lo scorso agosto, in occasione del lancio della versione aggiornata del Fse, il ministero della Salute aveva evidenziato che «sarà uno strumento utile anche alle attività dei farmacisti, tra cui la distribuzione di farmaci e la verifica della terapia erogata, la registrazione e segnalazione di allergie e reazioni avverse ai farmaci, degli infermieri e di altri professionisti sanitari per la ricerca e consultazione dei dati clinici degli assistiti di cui seguono la cura, delle direzioni sanitarie regionali, nell’ambito delle attività di prevenzione e programmazione sanitaria e degli enti di ricerca per supportare le attività di ricerca in campo medico e biomedico». Inoltre «consentirà ai medici di medicina generale, pediatri e medici specialisti di consultare e analizzare i dati clinici degli assistiti a supporto delle attività di diagnosi e cura, per la valutazione preventiva dell’appropriatezza prescrittiva e il monitoraggio dell’aderenza alle cure del paziente, per la prevenzione primaria e secondaria e la prenotazione di prestazioni per i propri assistiti». Si rimanda al documento integrale nella sezione “Documenti allegati”.

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