È stato pubblicato alla metà di giugno il decreto ministeriale che ridisegna la rete di farmacovigilanza in Italia, aggiornando le procedure rispetto alle disposizioni che sono state fissate in materia a livello europeo.
Il primo elemento di novità che emerge dal testo è la definizione di “reazione avversa” – spiega in una nota Valerio Cimino, farmacista, specializzato in Farmacia ospedaliera e in Chimica e tecnologie alimentari, e docente di Fitovigilanza al master di Fitoterapia dell’università di Trieste e dell’Universidad Complutense di Madrid – che comprende ora non soltanto le reazioni nocive e non volute relative all’uso autorizzato di un farmaco ma anche gli errori terapeutici, l’uso improprio e l’abuso del medicinale. Ogni azienda, per ottenere l’Aic, dovrà presentare un riassunto del sistema di farmacovigilanza adottato e un piano di gestione del rischio previsto per il medicinale. L’Aifa, a sua volta, dovrà predisporre un piano di valutazione del farmaco comprensibile per il pubblico, con un sezione dedicata alle condizioni di utilizzo del medicinale. E nei foglietti illustrativi dovrà essere inserito un testo standard che invita i pazienti e gli operatori sanitari a segnalare le reazioni avverse indicando i mezzi di segnalazione a disposizione. Confermato, inoltre, l’utilizzo del triangolino nero e di un’apposita dicitura per i farmaci sottoposti a monitoraggio addizionale.
Un secondo punto introdotto al decreto è quello relativo alle informazioni per i cittadini. Questi ultimi avranno come punto di riferimento il portale web dell’Aifa dove saranno pubblicati i rapporti di valutazione, i riassunti delle caratteristiche del prodotto ed i foglietti illustrativi, il riassunto dei piani di gestione del rischio, l’elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio addizionale, le informazioni e il modello per segnalare le reazioni avverse. Compito degli operatori sanitari, sarà quindi quello di segnalare entro due giorni (36 ore per i farmaci biologici) le stesse reazioni avverse: quelle gravi verranno inoltrate all’ente europeo Ema entro 15 giorni, mentre le altre vi giungeranno entro 90 giorni.
Per quanto riguarda le aziende, esse sono obbligate a presentare un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza: ogni sei mesi per i primi due anni dalla concessione dell’Aic; poi ogni anno per i due anni successivi, quindi ogni tre anni. Qualora tali rapporti presentassero problemi, l’Aic potrà essere sospesa, revocata o modificata. L’Aifa potrà inoltre effettuare ispezioni a sorpresa nei siti di produzione e immagazzinamento dei medicinali e dei principi attivi.
[Per non perdere le novità di settore, iscriviti alla newsletter di FarmaciaVirtuale.it, nella tua email alle 7:00, dal lunedì al venerdì. Apri questo link]
Non perdere gli aggiornamenti sul mondo della farmacia
Riceverai le novità sui principali fatti di attualità.
Puoi annullare l'iscrizione con un click. Non condivideremo mai il tuo indirizzo email con terzi.