farmacisti grossistiIl Consiglio di Stato ha respinto un ricorso presentato da una farmacia che chiedeva la riforma di una sentenza del Tar della Lombardia con la quale era stato rifiutato l’annullamento di alcune diffide presentate in merito all’attività di farmacista-grossista. La farmacia aveva infatti sottolineato di essere «regolarmente autorizzata alla distribuzione all’ingrosso di farmaci fin dal giugno 2011, nel pieno rispetto della disciplina vigente».

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I giudici amministrativi avevano spiegato però che «se è pur vero che la normativa prevede che i farmacisti titolari di farmacia possano svolgere attività di distribuzione all’ingrosso dei medicinali, ciò non significa che si sia inteso stravolgere completamente le modalità di esercizio delle due attività, consentendo una totale commistione e indifferenziazione delle medesime, che al contrario restano ben distinte». Secondo la farmacia, però, il Tar avrebbe «errato nel ritenere che la rimozione della incompatibilità allo svolgimento dell’attività di vendita al dettaglio e all’ingrosso da parte dello stesso soggetto non abbia determinato anche la possibilità di utilizzare il medesimo codice identificativo». E che in caso contrario «le sarebbe preclusa la vendita all’ingrosso».

Il Consiglio di Stato, però, ha osservato che una nota di diffida inviata dalla A.S.L. di Mantova il 15 ottobre 2015, «nel richiamare il parere ministeriale del 2 ottobre 2015, sottolinea che esso evidenzia che “in nessun caso il deposito può approvvigionarsi di medicinali dalla farmacia e l’unico movimento previsto dalla farmacia al grossista, è la restituzione, che avviene a fronte di errori di fornitura o rientri dal cliente”. La A.S.L., dunque, lungi dal porre limitazioni o divieti all’attività di commercializzazione all’ingrosso del farmacista a ciò autorizzato, unicamente indica che la modalità con cui tale attività può avvenire è quella nel rispetto delle regole che attengono alla non commistione della vendita all’ingrosso e della vendita al dettaglio, come già esposto nella nota del precedente 11 agosto».

Da questa osservazione, prosegue il massimo grado della giustizia amministrativa, «ne discendono altre tre, in qualche modo prima delineate: a) le note non contengono alcun divieto, ma costituiscono linee guida per lo svolgimento delle attività; b) la finalità espressa nelle note è proprio quella, come indicato dal parere ministeriale, di evitare la non tracciabilità dei movimenti dei farmaci; le disfunzioni lamentate dalla appellante non discendono dalle note, ma semmai dai comportamenti anticoncorrenziali di alcuni grossisti, dei quali l’appellante avrebbe semmai dovuto fare segnalazione».

La farmacia aveva infatti spiegato che di fronte ad «un atteggiamento distorsivo della concorrenza serbato dalle industrie farmaceutiche, ostili ai farmacisti grossisti cui fornirebbero i medicinali senza continuità e con prezzi maggiori di quelli praticati alle farmacie», sarebbe stata costretta «per rimanere sul mercato, ad acquistare col codice univoco della farmacia i medicinali per poi trasferirli, dal magazzino della farmacia a quello separato di grossista, per la successiva vendita ad altre farmacie o ad altro grossista nel rispetto della normativa di settore».

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