Farmacisti grossisti, il Tar del Lazio sospende il parere ministeriale
Il Tar del Lazio ha deciso di sospendere l’efficacia del parere ministeriale del 2 ottobre 2015 in materia di farmacisti grossisti. L’esame nel merito è fissato al 26 ottobre 2016.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha ammesso a trattazione il ricorso di varie farmacie contro il ministero della Salute, la regione Campania e la Asl Napoli 3 Sud, con il quale si chiede di annullare il parere ministeriale numero 0846884 del 2 ottobre 2015 (avente come oggetto il “Rapporto farmacista – grossista – Asl di Mantova”), la relativa nota della regione Campania (la numero 2015.0695368 del 16 ottobre dello stesso anno), nonché e quella della Asl napoletana con la quale veniva trasmesso lo stesso parere del ministero. I giudici amministrativi hanno motivato la loro decisione spiegando che «non è in discussione tra le parti la legittimità dell’esercizio, da parte del farmacista, rispettivamente dell’attività di grossista e di farmacia per uso umano con separati codici identificativi». «Non si rinviene tuttavia – hanno aggiunto – una norma che impedisca al medesimo farmacista passaggi “interni” di medicinali dalla farmacia al magazzino di grossista, divieto che le parti pubbliche (ministero, regione e Asl, ndr) rilevano dalla ratio del sistema normativo, essenzialmente in funzione della garanzia della tracciabilità dei farmaci, e della necessità della farmacia di somministrare in tempo reale agli utenti tutti i farmaci autorizzati in Italia». Sulla base di tali osservazioni, il Tar aggiunge che «tali rilevanti obiettivi di sistema non appaiono lesi dall’attività che si vuole inibita, tenuto conto che è possibile ovviare con meri accorgimenti operativi, e rilevato che non è stato dimostrato come la disponibilità sul territorio anche del magazzino del farmacista-grossista possa ragionevolmente generare il paventato deficit di disponibilità di medicinali da parte della farmacia gestita dal medesimo professionista». Per questo i giudici hanno ritenuto di «sospendere l’efficacia esecutiva degli atti impugnati» e hanno fissato al contempo la trattazione nel merito del ricorso al 26 ottobre 2016.
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