La normativa di riferimento riguardante le tutele e i trattamenti economici in caso di maternità o paternità è rappresentata dal D.lgs. 151/2011, che stabilisce una serie di regole e divieti vigenti in materia. In particolare, il decreto legislativo disciplina il congedo di maternità, ovvero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici dipendenti durante la gravidanza e il puerperio. A far luce su questi aspetti è il Dr. Francesco d’Alfonso, commercialista in Roma, il quale ne ha chiarito le dinamiche correlate.
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Fruizione del periodo di maternità in modo flessibile
D’Alfonso ha ricordato che il congedo di maternità copre un arco temporale pari a 5 mesi a cavallo del parto. La lavoratrice può scegliere di usufruire del periodo in modo flessibile, optando per due mesi precedenti la data presunta del parto e tre dopo, oppure per 1 mese prima e 4 o 5 mesi subito dopo il parto. Per avvalersi del congedo di maternità flessibile, è necessario presentare un attestato del medico del Servizio sanitario nazionale, avallato dal medico competente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, che certifichi l’assenza di rischio per la salute della lavoratrice e la corretta prosecuzione della gravidanza.
Congedo parentale: opportunità per entrambi i genitori
Terminato il periodo di congedo obbligatorio, come evidenziato dall’esperto, la normativa prevede la possibilità di richiedere un periodo di astensione facoltativo, denominato congedo parentale, sia per la madre che per il padre. Il congedo parentale spetta ad entrambi i genitori fino al compimento del dodicesimo anno di età del figlio, con una durata massima di 10 mesi, elevata a 11 mesi qualora il padre dipendente usufruisca di almeno 3 mesi continuativi. Alla madre compete il congedo parentale per un periodo massimo di 6 mesi, mentre al padre spetta fino a 6 mesi, estendibili a 7 qualora ne richieda almeno 3 continuativi. Tale opportunità consente a entrambi i genitori di trascorrere del tempo con il proprio bambino, favorendo un equilibrio tra vita lavorativa e familiare.
Aspetti retributivi durante i periodi di assenza
Per quanto concerne l’aspetto retributivo, nel periodo di assenza obbligatoria e facoltativa, la lavoratrice ha diritto ad un’indennità pari all’80% della retribuzione durante l’assenza obbligatoria e al 30% durante l’assenza facoltativa. Tale indennità è posta a carico dell’Inps, ma viene anticipata dal datore di lavoro. È importante che le lavoratrici e i lavoratori farmacisti siano a conoscenza dei propri diritti e delle opportunità offerte dalla normativa in materia di maternità e paternità.
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