tar sicilia farmacieIl Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha rigettato un ricorso presentato per chiedere l’annullamento di una nota dell’assessorato regionale alla Salute (la numero 77580 del 12 ottobre 2015). Con essa veniva infatti respinta un’istanza di annullamento di un precedente atto, del 2012, con il quale veniva assegnata in gestione provvisoria una farmacia rurale nella località di Pettineo. L’assessorato aveva in particolare dichiarato affidataria una farmacista che figurava in una graduatoria del 2009.

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Dopo l’insediamento, la professionista aveva chiesto «che la propria assegnazione venisse trasformata in definitiva titolarità della farmacia; successivamente, nell’anno 2013, aveva chiesto che tale sede farmaceutica vacante venisse stralciata dall’elenco delle sedi disponibili messe a concorso col bando straordinario del 2012. Infine, nell’anno 2015 aveva presentato un’ulteriore istanza per chiedere il ritiro in autotutela dell’originario decreto n. 1665 del 24.08.2012, ritenendo illegittima l’assegnazione della farmacia effettuata in proprio favore col carattere della provvisorietà e temporaneità».

È su quest’ultima istanza che si è pronunciato in particolare il Tar. I giudici hanno ricordato che «secondo la ricorrente il provvedimento violerebbe l’art. 129 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie n. 1265/1934, poiché tale norma prevede l’adozione di provvedimenti di urgenza volti ad assicurare l’assistenza farmaceutica in caso di temporanea sospensione o interruzione del funzionamento dell’esercizio, e quindi non nell’ipotesi di vacanza della sede che può essere coperta mediante lo scorrimento della esistente graduatoria degli idonei».

In secondo luogo, la farmacista ritiene che «il principio dell’assegnazione delle sedi farmaceutiche secondo l’ordine di graduatoria degli idonei formulato nella citata legge avrebbe dovuto condurre all’assegnazione stabile in suo favore della farmacia di Pettineo, essendo ella utilmente collocata nella graduatoria approvata nel 2009», e che «a nulla può ostare il fatto che la vacanza si sia manifestata dopo la stesura di detta graduatoria, poiché si rientra comunque entro i termini di validità triennale della stessa».

Infine, «la scelta di non utilizzare la graduatoria del 2009 si porrebbe in contrato con i principi di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa». Secondo i giudici, però, «il nucleo centrale su cui si impernia tutta l’impugnazione oggi in esame è costituito dalla pretesa della ricorrente a vedersi attribuire in maniera definitiva la titolarità della farmacia. Correlatamente a tale pretesa, la ricorrente ritiene illegittimo l’inserimento di quella sede tra le farmacie che avrebbero dovuto essere assegnate all’esito del concorso straordinario bandito nel 2012. Orbene, la pretesa in esame postula evidentemente un giudizio di illegittimità della scelta operata dall’assessorato nel 2012, allorquando l’amministrazione decise di rendere attiva ed operativa la sede farmaceutica di Pettineo (resasi vacante a seguito della rinuncia del precedente titolare) utilizzando il rimedio dell’assegnazione temporanea contemplato dall’art. 129 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie».

Il Tar ha ricordato che «la norma contempla una varietà di casi di mancanza del servizio farmaceutico: la “sospensione”, avente per definizione natura temporanea, o la “interruzione”, caratterizzata da una tendenziale stabilità, aggiungendo che tali eventi che incidono sulla continuità del servizio possono trarre origine da “qualsiasi causa”. Allorquando si verificano tali presupposti, il legislatore ha demandato al prefetto il potere di adottare una soluzione non predeterminata, caratterizzata però dalla contingibilità e dall’urgenza. Ciò è proprio quanto l’assessorato ha fatto nel caso di specie».

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