farmacie grossisteCosa possono legittimamente fare le cosiddette farmacie grossiste, cioè quelle che abbinano alla autorizzazione alla vendita al pubblico quella alla distribuzione intermedia dei medicinali? Sulla questione si è dibattuto a lungo e, da ultimo, è arrivata una sentenza del Tar de Lazio, la n. 12624 pubblicata il 22 dicembre 2017. Essa, però, non ha apportato nulla di nuovo sul piano dell’interpretazione normativa. A confermarlo è l’avvocato Claudio Duchi, in un articolo pubblicato sul portale IusFarma nel quale lo stesso ricorda che «il Tar del Lazio ha respinto, dichiarandolo inammissibile, il ricorso di numerose farmacie grossiste diretto all’annullamento di quella sorta di intesa su ciò che le farmacie grossiste non potrebbero fare, intitolato “Testo condiviso distribuzione medicinali” e sottoscritto l’8 settembre 2016 da ministero della Salute, Aifa, Regione Lazio, Regione Lombardia e varie associazioni di categoria, tutte ostili a ciò che, invece, le farmacie grossiste pretendono di fare: acquistare i medicinali dall’industria con il codice univoco della farmacia e riceverli in farmacia, quindi trasferirli con d.d.t. nel proprio distinto magazzino di grossista per poi venderli regolarmente a terzi come grossisti».
I giudici amministrativi, prosegue l’avvocato, hanno «respinto il ricorso non riconoscendo al documento impugnato alcuna valenza provvedimentale, bensì soltanto quella di un testo ricognitivo di taluni principi che regolano la materia secondo un’interpretazione che non può incidere sugli interessi dei ricorrenti non vietando loro, direttamente, di fare alcunché. Si è trattato di un esito piuttosto scontato». Il legale ha notato che però c’è chi ha presentato la sentenza «come una negazione definitiva delle pretese delle farmacie grossiste. Le cose non stanno così: il Tar Lazio ha già avuto occasione di affermare che nulla vieta di acquistare i medicinali con il codice univoco delle farmacie e poi trasferirli al distinto magazzino all’ingrosso del medesimo soggetto farmacia-grossista a mezzo di d.d.t. (ovviamente a titolo gratuito poiché la vendita presuppone che venditore ed acquirente siano soggetti diversi) in funzione della successiva vendita a terzi operata in qualità di grossista». Tutte questioni non trattate, invece, nella sentenza del 22 dicembre 2017. Di conseguenza, il tema, conclude Duchi, «non è affatto chiuso né sta prendendo una brutta piega per le farmacie grossiste».

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