
I giudici amministrativi, prosegue l’avvocato, hanno «respinto il ricorso non riconoscendo al documento impugnato alcuna valenza provvedimentale, bensì soltanto quella di un testo ricognitivo di taluni principi che regolano la materia secondo un’interpretazione che non può incidere sugli interessi dei ricorrenti non vietando loro, direttamente, di fare alcunché. Si è trattato di un esito piuttosto scontato». Il legale ha notato che però c’è chi ha presentato la sentenza «come una negazione definitiva delle pretese delle farmacie grossiste. Le cose non stanno così: il Tar Lazio ha già avuto occasione di affermare che nulla vieta di acquistare i medicinali con il codice univoco delle farmacie e poi trasferirli al distinto magazzino all’ingrosso del medesimo soggetto farmacia-grossista a mezzo di d.d.t. (ovviamente a titolo gratuito poiché la vendita presuppone che venditore ed acquirente siano soggetti diversi) in funzione della successiva vendita a terzi operata in qualità di grossista». Tutte questioni non trattate, invece, nella sentenza del 22 dicembre 2017. Di conseguenza, il tema, conclude Duchi, «non è affatto chiuso né sta prendendo una brutta piega per le farmacie grossiste».
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