È stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto lo schema di Accordo integrativo regionale che disciplina l’uso, da parte delle farmacie, di locali e spazi dedicati all’erogazione delle prestazioni nell’ambito della Farmacia dei servizi. Il Decreto, n. 152 del 13 ottobre 2025, ha recepito le disposizioni dell’Accordo collettivo nazionale dello scorso marzo, integrando gli indirizzi regionali già stabiliti con la delibera 69 del gennaio 2024. L’intesa è stata portata a termine con il coinvolgimento di Federfarma Veneto, presieduta da Andrea Bellon, e Assofarm, rappresentata dalla coordinatrice regionale Silvia Spignesi. Per la Regione è intervenuta Giovanna Scroccaro, direttrice della direzione farmaceutico-protesica-dispositivi medici.

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Uso dei locali esterni della farmacia e distanze

L’accordo si applica sia ai servizi erogati in convenzione che quelli a carico del cittadino. Nella delibera è stata riconfermata la possibilità di utilizzare locali esterni e distaccati dalla sede principale della farmacia, purché ricadenti nell’ambito della sede di pertinenza indicata in pianta organica. Per i locali esterni distaccati è ora espressamente previsto che debbano essere situati a una distanza non inferiore a 200 metri da altre farmacie e dai locali dove vengono svolti servizi sanitari di pertinenza di altre farmacie. La distanza è calcolata lungo il percorso pedonale più breve tra le rispettive soglie di accesso, disposizione comunque presente nelle linee guida nazionali.

Requisiti strutturali e tempistiche di adeguamento

L’accordo ha definito anche i requisiti strutturali dettagliati per gli spazi adibiti a specifici servizi. Per le attività di somministrazione vaccinale, i test diagnostici con prelievo di campioni biologici e le prestazioni analitiche è richiesto un ambiente circoscritto e protetto contro l’introspezione, con pareti lavabili e la presenza di un lavabo a comando non manuale. Per le prestazioni professionali erogate da infermieri e fisioterapisti, sono necessarie pareti lavabili e un lavabo, mentre per i locali distaccati adibiti a fisioterapia è preferibile un servizio igienico attrezzato per persone con disabilità a uso esclusivo degli utenti. Le farmacie avranno a disposizione 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Acn, quindi fino al marzo 2027, per adeguare le proprie strutture ai requisiti aggiornati strutturali.

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