Il Servizio assistenza territoriale della Regione Emilia-Romagna ha diramato una nota dall’oggetto «Utilizzo di apparecchiature sanitarie nei locali delle farmacie», con l’intenzione di chiarire l’assetto legislativo e i requisiti tali da poter accogliere in conformità eventuali dispositivi utilizzati nelle farmacie territoriali pubbliche e private. L’organizzazione regionale chiarisce a tal proposito che «l’apparecchiatura sanitaria deve recare la marcatura CE, ovvero deve essere accompagnata da una certificazione di conformità in corso di validità». Inoltre, «deve essere utilizzata nel rispetto delle indicazioni fornite dal fabbricante nella scheda tecnica e nelle istruzioni per l’uso e il suo setting d’impiego deve essere compatibile con la farmacia».

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Con riferimento ai servizi di autocontrollo offerti dalle farmacie, l’ente specifica che «l’eventuale presenza di operatori “di supporto” nei locali della farmacia non configura il servizio erogato come attività sanitaria da svolgersi in “Ambulatorio medico”», così come previsto dalla Delibera di giunta regionale 327/04. Ne consegue che, alla luce della normativa, «la presenza di operatori “di supporto” deve considerarsi legittima”». Tra le apparecchiature citate a titolo di esempio, rientrano quelle «per l’autocontrollo della pressione arteriosa» e quelle per «l’esecuzione di prestazioni analitiche di prima istanza quali glicemia, colesterolemia, creatininemia, analisi delle urine, etc…».

Un cenno anche ai servizi di telemedicina. In tal senso, l’organismo di controllo evidenzia che «la farmacia può offrire servizi svolti in telemetria se sono rispettate le linee di indirizzo nazionali in materia di telemedicina di cui all’intesa tra il Governo, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano del 20 febbraio 2014, recepite con Delibera di giunta regionale 608/2015». Il servizio evidenzia inoltre che «la farmacia si configura come luogo di utilizzo dell’apparecchiatura, nel rispetto delle indicazioni fornite dal fabbricante, distinto dal luogo di erogazione della prestazione in telemedicina (ambulatorio medico specialistico ove avviene la refertazione). Anche in questo caso, si legge nella nota, «il locale della farmacia non si configura “Ambulatorio medico” ai sensi della DGR 327/04.

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