Il 25 gennaio 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero della Salute, datato 6 luglio 2015, relativo alla predisposizione del logo identificativo nazionale per la vendita online di medicinali: un provvedimento atteso da tempo.
Lo stesso ministero ha pubblicato sul sito ufficiale, nell’area dedicata – sotto la voce “La richiesta di autorizzazione” – una serie di precisazioni in materia, oltre che le linee guida operative per richiedere il logo identificativo nazionale a partire dall’autorizzazione alla vendita.
Viene ricordato che le autorizzazioni sono concesse dalle regioni o dalle province autonome dietro presentazione da parte delle farmacie o delle parafarmacie di una serie di informazioni, quali «denominazione, partita IVA e indirizzo completo del sito logistico; data d’inizio dell’attività di vendita a distanza al pubblico di medicinali; indirizzo del sito web utilizzato a tale fine e tutte le informazioni pertinenti necessarie per identificare il sito». Una volta ottenuta l’autorizzazione, il titolare deve quindi «procedere alla registrazione nell’elenco dei soggetti autorizzati alla vendita a distanza al pubblico dei medicinali dove viene indicato l’indirizzo del sito web, nonché ottenere copia digitale, non trasferibile, del logo identificativo nazionale, che deve essere presente in modo chiaramente visibile su ciascuna pagina del sito web della farmacia o dell’esercizio commerciale dedicata alla vendita di medicinali e deve contenere il collegamento ipertestuale alla voce corrispondente alla farmacia o esercizio commerciale presenti nell’elenco generato dal ministero».
Per completare tale procedura occorre compilare un’istanza che è reperibile online (link esterno), ed inviarla tramite posta elettronica all’indirizzo dgfdm@postacert.sanita.it, allegando copia del documento di identità del presentatore dell’istanza, nonché copia dell’autorizzazione rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma. A quel punto scatteranno gli accertamenti ministeriali: una volta superati, sarà consegnato il bollino. Quest’ultimo passaggio, aggiunge il ministero, «non costituisce l’acquisizione di un diritto di proprietà intellettuale sul logo stesso, che deve essere utilizzato esclusivamente per le finalità individuate dalla norma». Non è dunque consentito «affittare, dare in locazione, cedere o trasferire a qualsiasi titolo il bollino, modificarne l’aspetto, svilupparne o acquisirne diritti di marchio registrato, unirlo a altri oggetti che possano trarre in inganno circa il significato dello stesso». Infine, «per non creare travisamenti in capo all’utenza sull’identità dei prodotti venduti online, non è consentito utilizzare il logo nelle pagine impiegate per prodotti diversi dai medicinali senza obbligo di prescrizione».
[Per non perdere le novità di settore, iscriviti alla newsletter di FarmaciaVirtuale.it, nella tua email alle 7:00, dal lunedì al venerdì. Apri questo link]
Non perdere gli aggiornamenti sul mondo della farmacia
Riceverai le novità sui principali fatti di attualità.
Puoi annullare l'iscrizione con un click. Non condivideremo mai il tuo indirizzo email con terzi.