farmaci-onlineDuecentomila euro di multa per la vendita online e senza prescrizione di farmaci per la cura di disfunzioni erettili. È quanto ha stabilito l’Autorità garante della concorrenza e del mercato dopo una segnalazione del giugno scorso dell’Agenzia italiana del farmaco e dei Carabinieri contro due siti di vendita online di medicinali. Un provvedimento reso noto dall’Authority nel bollettino numero 22 del 10 giugno.

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Casi su questa falsa riga ormai popolano il web – si veda l’esempio di 121doc – e possono essere fermati solo con un impegno su più fronti nel monitoraggio e nella denuncia. Strategico diventa a tal proposito in particolare il ruolo dell’Aifa, che nel caso in questione ha provveduto a segnalare i siti, www.viagra-cialis-levitra.it e www.bestgenericdrugs.net, di cui risultava essere rispettivamente titolare e registrant Alex Broek. Broek attraverso i siti avrebbe permesso l’acquisto online di farmaci «sotto la falsa prospettazione – scrive l’Autorità – dell’assoluta legalità e sicurezza dell’operazione». Con ripetute rassicurazioni su www.bestgenericdrugs.net Broek avrebbe «ingenerato nel consumatore italiano l’erroneo convincimento di poter acquistare online – legalmente e senza rischi per la propria salute – medicinali e, in particolare, farmaci cosiddetti etici per la cura di disfunzioni erettili senza necessità di visita medica né di ricetta e senza specificare, nel caso dei più convenienti prodotti generici, la relativa origine e provenienza». L’Aifa, nella propria richiesta di intervento ha invece sottolineato la provenienza sicuramente illegale dei farmaci messi in vendita; a seguito della segnalazione e di approfondimenti d’ufficio, l’Antitrust ha avviato il procedimento istruttorio, a cui ha in seguito chiesto di partecipare anche il Ministero dello Sviluppo economico, in virtù dei propri compiti istituzionali in materia di lotta alla contraffazione. Tutto ciò mentre Broek risultava irreperibile, senza rispondere alla richiesta di informazioni e senza produrre alcuno scritto difensivo.

Le possibili violazioni imputategli riguardavano gli articoli 20, comma 2, 21, comma 3, e 23, comma 1, lettera i, del Codice del consumo. L’articolo 20 comma 2 sostiene che «una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori». L’articolo 21 comma 3 recita invece che «è considerata scorretta la pratica commerciale che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, omette di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza», mentre l’articolo 23 comma 1, lettera i, considera in ogni caso ingannevole «affermare, contrariamente al vero, o generare comunque l’impressione che la vendita del prodotto è lecita».

Nella fattispecie, nei confronti di Alex Broek è stata in particolare ipotizzata come scorretta la possibilità offerta dai suoi siti ai consumatori italiani di acquistare farmaci online, peraltro prospettata sulla base del falso presupposto che tale attività di compravendita sia lecita in Italia e che, con riguardo ai cosiddetti farmaci etici, non siano necessari il preventivo controllo e la prescrizione da parte di un medico, sfruttando il particolare disagio psicologico, sociale e relazionale in cui vivono le persone che soffrono di disfunzioni erettili. Di conseguenza, è stata contestato a Broek anche di mettere in pericolo la salute e sicurezza e il 19 giugno scorsi l’accesso dall’Italia ai siti Internet è stato inibito.

Come è noto, il quadro normativo vieta in Italia la vendita online di farmaci, imponendo la necessaria intermediazione di un farmacista. Solo col recepimento, fissato per il 2 gennaio 2013, della Direttiva europea numero 62 del 2011 è consentita, nel rispetto di rigorose condizioni, la vendita intracomunitaria online al pubblico almeno dei farmaci non soggetti a prescrizione; la Direttiva fa infatti espressamente «salve le disposizioni legislative nazionali che vietano la vendita a distanza al pubblico di medicinali soggetti a prescrizione medica». Per i farmaci cosiddetti etici, la legge italiana notoriamente prevede l’indispensabilità della prescrizione, e quindi di un preventivo controllo medico. I farmaci importati in Italia devono inoltre essere muniti dell’AIC, l’Autorizzazione all’Immissione in Commercio, e sia la confezione esterna che il foglietto illustrativo devono essere redatti in italiano.

Dal momento che la pratica commerciale è avvenuta attraverso Internet, è stato richiesto anche il parere all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che l’ha ritenuta scorretta ai sensi degli articoli del Codice del consumo prima menzionati. L’Agcom ha valutato scorretto che i siti prospettassero l’acquisto online come legale e sicuro, soprattutto tenuto conto dello specifico target di consumatori, facendo leva sui loro disagi psicologici, sociali e relazionali, inducendoli a non sottoporsi a un appropriato controllo medico per ottenere la prescrizione più adatta alle loro condizioni di salute, a non ricorrere all’intermediazione di un farmacista, e anzi enfatizzando proprio come valore aggiunto dell’acquisto online la possibilità di procedere con discrezione, inducendo quindi a non prestare la dovuta attenzione alla provenienza legale del prodotto. Con il conseguente rischio, inoltre, di un’assunzione di medicinali incontrollata e suscettibile di esporre a seri rischi la salute.

In considerazione «della pluralità dei profili di illiceità riscontrati», l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha perciò deciso di infliggere ad Alex Broek una sanzione di 200 mila euro. D’altra parte, nei casi come questo di pratiche commerciali scorrette, l’articolo 21 del Codice del consumo, ai commi 3 e 4, prevede che la multa non possa comunque essere inferiore ai 50 mila euro. E in caso di inottemperanza al provvedimento dell’Autorità, la sanzione può ancora lievitare, dai 10 mila fino a 5 milioni di euro. Un bel monito per chi continua a porre in atto pratiche commerciali scorrette.

S/C

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