Il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte ha pronunciato una sentenza in merito ad un ricorso proposto da Federfarma Biella e Vercelli contro la Regione Piemonte. In esso di chiedeva l’annullamento della determinazione della Direzione Regionale Sanità del 10 febbraio 2010 numero 89, avente ad oggetto l’individuazione delle modalità operative per la realizzazione del servizio di erogazione domiciliare di farmaci e prodotti di assistenza integrativa ai cosiddetti pazienti fragili. Così come di tutti gli atti connessi a tale documento.
«Attraverso una precedente delibera, la 17-11776 del 20/07/2009 della giunta regionale – ricorda il Tar – è stato istituito il servizio di consegna diretta a domicilio di farmaci, con esclusione di quelli di fascia C e dei presidi di assistenza integrativa ai cosiddetti pazienti fragili». Con determina della Direzione Sanità della Regione n. 89 del 10/02/2010 si confermavano le modalità di individuazione dei pazienti in base ad una serie di criteri: «Età avanzata di norma superiore a settanta anni; solitudine e indisponibilità di aiuti esterni e relazionali; disagio socio-famigliare; disabilità; scarsa autonomia; pluripatologie croniche (es. diabete, BPCO, ipertensione, ecc.); ricorso periodico a strutture specialistiche pubbliche per la necessità di controlli ricorrenti».
Il ricorso di Federfarma si basava sulla convinzione che la determina fosse in conflitto con la delibera del 2009, ipotizzando un «eccesso di potere per travisamento dei fatti ed un’erronea valutazione dei presupposti», perché la determina, «indicando le situazioni in cui devono versare le persone per essere prese in carico quali “pazienti fragili” avrebbe imposto la compresenza di tutte le condizioni». La Regione ha risposto sottolineando che «tenuto conto del fatto che le prestazioni di assistenza sanitaria domiciliare tendono ad evitare ricoveri, che costerebbero di più al Servizio Sanitario Nazionale, sarebbe assurdo riservare tali prestazioni solo ai pazienti che assommassero tutte le indicazioni contenute nella delibera», e affermando che in questo senso si è agito.
Secondo i giudici amministrativi, il decreto non è fondato, perché la determina del 2009, alla quale fa riferimento l’atto impugnato, «non prescrive espressamente la compresenza di tutte le situazioni di disagio che essa indica quale indice di fragilità del paziente». Di conseguenza, «tenuto conto della ratio della norma che ha introdotto l’assistenza domiciliare integrata, ed in particolare l’erogazione della assistenza farmaceutica domiciliare, tra le forme di assistenza a carico del Servizio Sanitario Nazionale, il collegio reputa che la Regione non abbia inteso individuare i “pazienti fragili” come coloro i quali versino in tutte le condizioni di disagio indicate dalla stessa delibera».
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