«Si comunica che l’estratto vegetale liquido a base di Cannabis contenente 10 mg/ml di THC e 10 mg/ml di CBD, di cui si allega documentazione, è rimborsabile come i medicinali a base di cannabis ai sensi dall’art. 18 quater, comma 6, della Legge 4 dicembre 2017, n. 172, come declinato da Regione Lombardia». È quanto si legge in una nota con oggetto «Estratto vegetale liquido a base di Cannabis in Mct 10 mg/ml THC – 10 mg/ml CBD» della direzione generale Welfare farmaceutica e dispositivi medici presso la Regione Lombardia, pubblicata il 21 giugno 2023. Nel documento, la Regione richiama «la nota regionale prot. n. G1.2019.0041027 del 10 dicembre 2019 che ha disposto la rimborsabilità della preparazione oleosa per le indicazioni terapeutiche a carico del Ssr di seguito riportate», tra cui «paziente oncologico – codice 048, sclerosi multipla – codice 046, glaucoma – codice 019, anoressia nervosa – codice 005, infezioni da Hiv – codice 020, terapia del dolore – codice Tdl, sindrome di Gilles de la Tourette – codice L99».

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Le modalità di prescrizione e allestimento

L’estratto vegetale liquido a base di Cannabis contenente 10 mg/ml di THC e 10 mg/ml di CBD è materia prima già approvata dal ministero della Salute. La DG ha allegato in proposito la documentazione. Ciò ricordando che «l’estratto di Cannabis contenente 10 mg/ml di THC e 10 mg/ml di CBD non è un medicinale con Aic ma materia prima con cui il farmacista può procedere con la preparazione magistrale sulla base della prescrizione del medico». Dunque, alla luce di quanto evidenziato «nella ricetta magistrale il medico specifica che la preparazione viene allestita a partire da infiorescenze ovvero da estratto di cannabis quantificato».

Non è necessario richiedere l’analisi di titolazione

Quanto alla tariffa applicata per l’allestimento, la Regione ha ricordato che «va calcolata ai sensi del decreto di Aggiornamento della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali Dm 13 dicembre 2017 Rettifica e modifica del decreto 22 settembre 2017, recante “Aggiornamento della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali” GU n. 24 del 30 gennaio 2018 con Tabella dei prezzi delle sostanze e Tabella dei costi di preparazione». Dunque, «poiché si tratta di un prodotto industriale e non galenico, la cui produzione (come qualità e quantità) è garantita dal fatto di essere stata autorizzata dalle autorità nazionali nel rispetto delle Gmp, non è necessario richiedere l’analisi di titolazione e quindi non si deve inserire nella tariffazione il costo aggiuntivo pari a 15 euro».

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