estetista-in-farmaciaÈ quanto afferma il Tar Lazio che con una decisione di qualche giorno fa (n. 5036 del 20/05/2013) ha accolto il ricorso di un titolare di farmacia romano che aveva impugnato:

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  • a) il provvedimento del Comune di inefficacia della Scia (segnalazione certificata di inizio attività) da lui presentata per denunciare l’inizio dell’attività di estetista;
  • b) la nota della Asl territorialmente competente di rigetto della richiesta volta ad ottenere il parere igienico-sanitario per l’avvio dell’attività connessa al laboratorio di estetica in farmacia già autorizzata;
  • c) infine, il regolamento emanato nel 2006 dal Comune di Roma appunto per le estetiste.

Sostiene in primo luogo il Tar che legittimato a presentare la Scia è proprio il titolare della farmacia e non l’estetista che è deputato materialmente a svolgere l’attività (le cui generalità e requisiti professionali sono stati peraltro specificati nella Scia). E inoltre,dopo aver ricordato che tale attività è disciplinata dalla l. n.1 del 1990 e dalla l.r. Lazio n. 33/2001, i giudici amministrativi affermano che l’indicazione – nel regolamento del 2006 (di attuazione della detta legge regionale) delle attività all’interno delle quali può essere svolta quella di estetista – non deve considerarsi tassativa (cioè chiusa), ma meramente esemplificativa (cioè aperta), perché il regolamento fa riferimento non solo, come detto, a quelle espressamente ivi elencate (palestre, alberghi, villaggi turistici, centri commerciali, ospedali, comunità, case di cura, case per ferie, studi cinematografici, televisivi), ma anche ad “altre strutture similari”. Conseguentemente, precisa il Tar, deve verificarsi volta per volta se l’estetista è compatibile con l’attività principale – svolta nei locali al cui interno verrà collocata la cabina estetica – che deve presentare analogie o affinità (“similari”, dice infatti la norma regolamentare) con quelle espressamente elencate.

“Se, invero, le farmacie presentano analogie con altre attività commerciali – quali le profumerie ed i centri commerciali – affiancandosi alla vendita di farmaci anche diverse attività, di cui alla apposita tabella merceologia, quali la vendita di cosmetici, non si ravvisano ragioni per escludere la possibilità di esercizio, al loro interno, dell’attività di estetista, altrimenti venendosi ad integrare, a diversamente ritenere, una indebita discriminazione per le farmacie in assenza di valide ragioni giustificatrici, dal momento che anche nei centri commerciali vengono distribuiti prodotti farmaceutici e cosmetici, così venendo accostati l’attività artigianale di estetista ad un’attività di tipo commerciale.

Posto che sia le farmacie che i centri commerciali sono accomunati dalla vendita di farmaci, non si vede per quale ragione solo all’interno dei primi sarebbe consentita l’attività di estetista, e non nelle farmacie, non potendo ravvisarsi alcuna incompatibilità o interferenza tra tale ultima attività e quella sanitaria cui la farmacia è deputata in via principale. Inoltre, la riconosciuta possibilità di esercitare l’attività di estetista all’interno di ospedali, case di cura e di riposo non consente di ritenere ostativa alla possibilità di svolgere l’attività di estetista all’interno dei locali di farmacie la natura prevalentemente sanitaria della relativa attività, in quanto comune alle citate strutture.

Se dunque il Regolamento non ritiene che la specificità delle attività svolte all’interno di ospedali, case di cura e di riposo sia ostativa alla possibilità di svolgimento dell’attività di estetista al loro interno, analogamente non può costituire ragione ostativa all’esercizio dell’attività di estetista la similare specificità delle attività delle farmacie ed il preminente interesse pubblico sanitario delle stesse.”

Per di più – conclude il Tar con l’immancabile richiamo alla “ratio di liberalizzazione delle attività commerciali” sottesa ai due fondamentali dl. 138/2011 e dl. 1/2012 (il Cresci Italia) – deve ormai “intendersi consentita qualsiasi attività economica privata non espressamente vietata dalla legge”, e “devono intendersi abrogate tutte le norme che impongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, con conseguente necessità di adottare un’interpretazione restrittiva delle disposizioni che recano limiti o divieti”.

Naturalmente, ma questo era già noto, i locali devono essere materialmente separati da quelli in cui viene esercitata l’attività di farmacia e possedere i richiesti requisiti igienico-sanitari.

(stefano lucidi)

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