Chi esercita abusivamente la professione di farmacista, o induce altri a farlo, rischia conseguenze più pesanti rispetto al passato. Un emendamento presentato dal Partito democratico, a firma unica del deputato Giuseppe Guerini, è stato infatti approvato con riformulazione nell’ambito del Disegno di legge Lorenzin. Le pene ora possono arrivare anche a 5 anni di carcere e 75.000 euro di multa. Ad essere modificato, in particolare, è stato l’articolo 9 del provvedimento, che va a sostituire per intero l’articolo 348 del codice penale sull’esercizio abusivo della professione. Il vecchio testo puniva il reato con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 103 a 516 euro. L’emendamento prevede infatti la seguente nuova disciplina: «Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e la trasmissione, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, al competente Ordine, Albo o Registro per l’interdizione da 1 a 3 anni dalla professione o attività regolarmente esercitata». Inoltre, «si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 15.000 euro a 75.000 euro nei confronti del professionista che ha indotto altri a commettere il reato di cui al primo comma, ovvero ha diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo». Al secondo comma, invece, si integra l’articolo 589 del codice penale, in materia do omicidio colposo, specificando che «la pena si applica anche se il fatto è commesso nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria». Inoltre, in caso di lesioni causate ai pazienti, «se i fatti sono commessi nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni». Novità anche per quanto riguarda la detenzione impropria di medicinali: il terzo comma dell’articolo 123 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente: «La detenzione di medicinali scaduti, guasti o imperfetti in farmacia è punita con la sanzione amministrativa da 1.500 euro a 3.000 euro, se risulta che per la modesta quantità di farmaci, le modalità di conservazione e l’ammontare complessivo delle riserve si può concretamente escludere la loro destinazione al commercio». Pene da 2.500 a 7.500 euro, infine, sono previste per chi esercita abusivamente un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie (massaggiatore capo bagnino stabilimenti idroterapici, ottico, odontotecnico, puericultrice).
In passato – come riferito ai propri lettori da FarmaciaVirtuale.it – la questione è stata parecchie volte al centro delle cronache. Ci sono state trasmissioni (come Striscia la notizia) che hanno mostrato casi di persone non abilitate che esercitano di fatto la professione. Tanto da suscitare le reazioni di numerosi rappresentanti della categoria, a cominciare dal presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, Andrea Mandelli, che nel febbraio del 2016 aveva chiesto agli ordini provinciali di vigilare sul fenomeno.
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