Il ministero dell’Università e della Ricerca ha stabilito date e modalità di svolgimento degli esami di Stato 2022 per l’abilitazione alla professione di farmacista. Sono previste due sessioni, la prima con inizio il 25 luglio e la seconda il 17 novembre. La domanda per la prima sessione deve essere presentata entro il 23 giugno e per la seconda entro il 19 ottobre 2022. Secondo quanto evidenziato dal dicastero «possono chiedere l’ammissione all’esame i candidati che hanno conseguito il titolo accademico richiesto entro il termine stabilito per ciascuna sessione e che hanno completato il tirocinio entro la data di inizio degli esami. Con riferimento alle modalità di svolgimento delle prove, il Ministero ha stabilito che «in deroga alle disposizioni normative vigenti, la prima e la seconda sessione dell’anno 2022 degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di farmacia, sono costituite da un’unica prova orale svolta con modalità a distanza. A tal fine gli atenei garantiscono che la suddetta prova orale verta su tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento e che sia in grado di accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti ogni singolo profilo professionale».

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Modalità di ammissione

Nell’ordinanza si legge che «i candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 23 giugno 2022 e alla seconda sessione non oltre il 19 ottobre 2022 presso la segreteria dell’università o istituto di istruzione universitaria presso cui intendono sostenere gli esami. In ciascuna sessione non può essere sostenuto l’esame per l’esercizio di più di una delle professioni indicate nell’articolo 1 (odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare). Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che sono stati impossibilitati a partecipare alle prove possono presentarsi alla seconda sessione producendo a tal fine nuova domanda entro la suddetta data del 19 ottobre 2022, facendo riferimento alla documentazione già allegata alla precedente istanza. Sono altresì accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il rettore o il direttore ritenga che il ritardo nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi motivi, preventivamente indicati nei singoli bandi».

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