Il 21 luglio 2021 si è tenuta presso la sala stampa della Camera dei Deputati una conferenza stampa per la presentazione della Proposta di legge n. 3076, di iniziativa della deputata Chiara Gribaudo, sul tema riguardante l’obbligatorietà di iscrizione all’Ente nazionale previdenza e assistenza farmacisti (Enpaf) per i farmacisti dipendenti e disoccupati. A farlo sapere è il Comitato No Enpaf, il quale ha reso noto che «con la proposta di legge dell’onorevole Gribaudo – dichiara il Comitato – c’è la reale possibilità di dare finalmente, dopo tanti anni, una speranza di giustizia previdenziale alla categoria dei farmacisti, soprattutto quella dei farmacisti dipendenti e disoccupati che il Comitato No Enpaf rappresenta. L’articolo 1 della proposta di legge è quello principale, quello più fortemente voluto dalla stragrande maggioranza dei farmacisti dipendenti e disoccupati perché è quello che permetterà loro di decidere finalmente e liberamente se pagare una previdenza altrimenti imposta da una legge del dopoguerra purtroppo ancora in vigore. La legge in questione (art. 21 n.233 del 1946) obbliga tutti gli iscritti all’Albo professionale all’iscrizione d’ufficio anche alla cassa di previdenza senza distinzione tra farmacisti liberi professionisti e dipendenti. Ciò comporta che i farmacisti dipendenti abbiano due previdenze obbligatorie, Inps (in quanto lavoratori dipendenti) ed Enpaf (in quanto farmacisti iscritti all’Albo). Due previdenze, dunque, con un unico lavoro».

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Annullamento Enpaf obbligatorio per dipendenti o disoccupati

L’art.1 della proposta di legge si sofferma su due punti. «A decorrere dal 1° gennaio 2022 – specifica il punto uno – l’iscrizione all’Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (Enpaf) e la conseguente contribuzione, ai sensi della presente legge, è obbligatoria solo per coloro i quali esercitano effettivamente una delle attività indicate all’articolo 1 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 258, in qualità di liberi professionisti». Il secondo punto, precisa invece che: «Possono optare per l’annullamento dell’iscrizione all’Enpaf coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti all’albo dei farmacisti e si trovano in una delle seguenti condizioni: sono iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, sono disoccupati, anche in assenza di iscrizione a un centro per l’impiego, sono inoccupati, anche in assenza di iscrizione a un centro per l’impiego, stanno svolgendo attività di stage o di tirocini».

Comitato No Enpaf «Si riveda anche proporzionalità dei contributi»

Il Comitato No Enpaf si è mobilitato per inserire nella proposta un articolo che riguardasse il criterio di proporzionalità dei contributi dovuti dai farmacisti che rimarranno iscritti alla propria cassa di previdenza. «Questo articolo – spiega il Comitato – va incontro ai farmacisti borsisti o con partita Iva a basso reddito, per esempio quelli con un reddito netto che supera di poco i 10mila euro annui. A oggi l’Enpaf è l’unica cassa di previdenza per professionisti che non prevede aliquote contributive sul reddito degli iscritti ma un sistema a quota fissa e a prestazione definita». Il tema è oggetto dell’articolo 2 della P.d.l. «Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge – prevede l’articolo – l’Enpaf adegua i propri regolamenti al criterio di proporzionalità fra contribuzione e reddito degli iscritti. I contributi di solidarietà non sono mai dovuti da parte degli iscritti all’Enpaf che si trovano in una delle condizioni di cui all’articolo 1, comma 2». La proposta di legge include altri tre articoli: l’articolo 3, che introduce delle deroghe all’istituto del cumulo contributivo per consentirne un utilizzo più semplice da parte degli ex iscritti all’Enpaf, l’articolo 4, che consente il cumulo di periodi contributivi coincidenti ai fini del solo montante contributivo, l’articolo 5, che individua i costi derivanti dall’attuazione della legge e ne prevede la copertura.

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