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Per poter accedere al contributo assistenziale, gli aventi diritto devono inviare una domanda all’ufficio assistenza dell’Ente, entro e non oltre l’8 marzo 2019. Agli iscritti è richiesto un requisito minimo di cinque anni di iscrizione e di contribuzione, nonché la presenza della sede dell’attività nei Comuni interessati dalle calamità naturali, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Inoltre, spiega la deliberazione, «i farmacisti che, alla data dell’evento calamitoso, sono titolari di pensione diretta Enpaf ed hanno l’abitazione principale ubicata nei Comuni su indicati». Infine, «il coniuge superstite, convivente del farmacista di cui ai punti a) e b) deceduto a causa dell’evento calamitoso». In quest’ultimo caso, l’Ente specifica che «in mancanza del coniuge, la prestazione assistenziale sarà erogata ai figli purché facenti parte, al momento dell’evento, del medesimo nucleo familiare del genitore deceduto. Il superstite può presentare domanda limitatamente ai danni subiti dall’abitazione principale».
Documenti allegati:
– Regolamento
– Provvedimento
– Modulistica
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