L’Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (Enpaf) ha reso noto che, con nota del 4 febbraio 2022, i Ministeri vigilanti hanno approvato le modifiche al Regolamento di assistenza. Secondo quanto evidenziato dall’Ente, gli interventi sono finalizzati a «migliorare la capacità di spesa della Sezione e a razionalizzare alcuni istituti. In particolare, il concetto di bisogno economico è stato sostituito da quello di “difficoltà economica” che può riferirsi ad una situazione di carattere anche non particolarmente grave e temporanea. Questa modifica permetterà al Consiglio di amministrazione di ampliare la platea dei potenziali beneficiari delle prestazioni». In aggiunta a ciò, lEnte ha specificato che «il requisito dell’anzianità di iscrizione e contribuzione è stato unificato a cinque anni per tutte le fattispecie di prestazioni assistenziali che contemplino tra i destinatari i farmacisti iscritti».

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Prestazioni assistenziali Enpaf

Quanto alle prestazioni assistenziali, l’Enpaf ha precisato che «è stato esteso l’ambito di applicazione di alcune categorie di prestazioni assistenziali che fino a ora hanno avuto un numero limitato di richieste a causa dei requisiti previsti, risultati eccessivamente restrittivi. Tra le prestazioni il cui ambito di applicazione è stato esteso, sono comprese le misure di conciliazione vita lavoro. Le misure sono dirette a sostenere il lavoro femminile in occasione della maternità, ove vi sia la necessità di astenersi dall’attività lavorativa nel periodo assistibile e quello antecedente l’inizio del periodo assistibile. In tali casi il regolamento prevede la copertura, in misura percentuale, della perdita di reddito per le farmaciste in regime di lavoro autonomo e la copertura, in misura percentuale, degli oneri sostenuti per la conduzione della farmacia e parafarmacia nel caso in cui la farmacista debba assumere un collaboratore per tenere aperto l’esercizio».

Conciliazione vita e lavoro

Per favorire la conciliazione vita-lavoro, l’Enpaf ha sottolineato che «il regolamento prevede il parziale rimborso, in favore dell’iscritto con almeno cinque anni di iscrizione, delle spese sostenute per la frequenza dell’asilo nido e della scuola d’infanzia. Con la modifica regolamentare, il rimborso viene erogato anche nel caso in cui tali spese siano state sostenute dall’altro genitore, purché componente del nucleo familiare alla data della domanda, e attestate dalla relativa documentazione fiscale». Si rimanda al sito Enpaf.it per scaricare la versione integrale del Regolamento o alla sezione Documenti allegati.

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