legge-lorenzin-fofiLa Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani ha espresso la propria soddisfazione in merito alla firma del secondo decreto attuativo della legge 3/2018 (legge Lorenzin). La normativa prevede numerosi cambiamenti per gli Ordini. In particolare, «per quanto riguarda gli organi, vi figurano il Presidente; il Consiglio direttivo, costituito, a seconda degli iscritti, da 7 o 9 o 15 componenti, in carica per 4 anni, al cui interno sono eletti il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario, con possibilità di rielezione consecutiva per una sola volta e di sfiducia da parte dei 2/3 del Consiglio; la Commissione di albo, per gli Ordini comprendenti più professioni (dunque, non per i farmacisti) e, infine, il Collegio dei revisori». Inoltre, «nell’esercizio dei poteri disciplinari è stabilita la separazione tra la funzione istruttoria e quella giudicante e, a tal fine, in ogni regione sono costituiti uffici istruttori di albo. Per quanto riguarda le Federazioni nazionali ne sono organi il Presidente, il Consiglio nazionale, composto dai Presidenti degli Ordini territoriali, il Comitato centrale, costituito da quindici componenti, il Collegio dei revisori. Il Presidente è membro di diritto del Consiglio superiore di sanità. Anche per le Federazioni vale la regola della rieleggibilità consecutiva per una sola volta».
Il secondo decreto ministeriale affronta proprio la tematica legata alle procedure elettorali, ed è – specifica la stessa Fofi – «frutto della collaborazione tra noi e il ministero, nel pieno rispetto dei ruoli. Esso ha conseguito l’obiettivo di rendere le norme previste della legge il più possibile aderenti alla vita e all’operatività reali delle rappresentanze professionali, nonché alla necessità di rendere la disciplina facilmente applicabile, a tutto vantaggio della trasparenza e del regolare svolgimento delle elezioni, che sono uno dei momenti centrali dell’attività ordinistica». La federazione ricorda poi le principali novità introdotte: «La possibilità di candidature in forma singola o attraverso una lista. Quella di votare un’intera lista, anche riportandone soltanto la denominazione, ovvero di votare soltanto alcuni dei nominativi presenti nella lista o nelle liste, così come quello del candidato che si presenta singolarmente, dando così agli iscritti la massima libertà nell’espressione del voto».

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