dpc campaniaIl Consiglio di Stato ha respinto un ricorso presentato da Federfarma Campania e dalle associazioni delle province di Avellino, Benevento, Caserta con il quale si chiedeva di riformare una sentenza del Tar del 2017. La controversia aveva ad oggetto la legittimità del decreto n. 97 del 20 settembre 2016, con il quale il Commissario ad acta per l’Attuazione del Piano di Rientro dai Disavanzi del Settore Sanitario nella Regione Campania ha dettato disposizioni in tema di “distribuzione dei farmaci in nome e per conto. Definizione dell’elenco unico, della tariffa massima di remunerazione e di altre regole per la disciplina uniforme del servizio a livello regionale”. Il provvedimento, infatti, secondo le associazioni dei titolari violerebbe il metodo collaborativo cui deve ispirarsi secondo la legge l’attività regolatoria in materia e che contiene comunque disposizioni – in particolare in tema di oneri operativi posti a carico dei farmacisti e di tariffe di remunerazione del servizio di dispensazione – «pregiudizievoli per gli interessi di cui sono portatori gli esercenti l’attività di distribuzione farmaceutica».
Secondo il Tar, però, «l’Autorità commissariale, mediante il provvedimento impugnato, non ha esercitato alcuna potestà di carattere autoritativo, lasciando impregiudicata la facoltà dei farmacisti di aderire alla nuova regolamentazione, salva, in caso negativo, la risoluzione dei rapporti in essere tra le Aziende sanitarie e le associazioni rappresentative dei titolari di farmacia». Il Consiglio di Stato ha affermato inoltre che «il decreto commissariale, rilevato che “i contratti di DPC vigenti, stipulati a livello di singola ASL con le Associazioni provinciali di Federfarma e con Assofarm, sono eterogenei relativamente all’elenco dei farmaci oggetto dell’accordo, ad alcuna clausole e, soprattutto, per le modalità e l’ammontare della remunerazione dei servizi inclusi nel processo distributivo del farmaco”, si prefigge di dettare una disciplina uniforme, valida sull’intero territorio della Regione commissariata, della DPC, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: approvazione dell’elenco unico dei farmaci da erogare in DPC sull’intero territorio regionale; fissazione della tariffa massima che può essere riconosciuta per la remunerazione del processo distributivo del farmaco in DPC; utilizzazione di un’unica piattaforma informatica web oriented al fine di consentire alla Regione, alle ASL ed ai farmacisti la rilevazione, il controllo e la gestione delle fasi di distribuzione del farmaco in DPC; determinazione delle clausole che devono essere obbligatoriamente inserite negli accordi regionali di DPC». Il tutto al fine di «superare la disomogeneità presente a livello regionale nella disciplina della DPC, incrementare la quota dei farmaci del PHT distribuiti direttamente o per conto e ridurre la quota dei farmaci del PHT distribuiti in regime di convenzione, nonché razionalizzare complessivamente il sistema di distribuzione dei farmaci A-PHT al fine di incrementare l’efficienza e migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria e dell’accesso alle terapie». I giudici hanno quindi confermato l’interpretazione del Tar in merito alla questione del principio volontaristico e sulla possibilità di sciogliere gli accordi: «Il giudice di primo grado ha sottolineato che l’indicazione del DPC come “servizio essenziale e obbligatorio” garantito da tutte le farmacie lascia intatto il principio di adesione volontaria dei titolari di farmacia, tanto che il provvedimento impugnato prevede la possibilità che l’accordo con le farmacie venga meno in caso di mancato recepimento delle nuove disposizioni negli accordi locali tra Aziende Sanitarie e associazioni provinciali dei farmacisti». Il Tar, inoltre, aveva respinto «la censura con la quale la parte ricorrente lamentava che, in violazione dell’art. 23 della Costituzione, il decreto impugnato impone gravose prestazioni personali aggiuntive e non retribuite ai farmacisti». Anche su questo punto il Consiglio di Stato ha confermato il giudizio di primo grado, sostenendo che la questione non riguarda la legittimità del provvedimento, bensì «attiene essenzialmente alle valutazioni di convenienza delle associazioni rappresentative dei farmacisti, in funzione della conclusione (o rifiuto di conclusione) degli accordi». Infine, sulla scelta di uniformare “al ribasso” le tariffe della DPC, il tribunale amministrativo d’appello ha spiegato che «la fissazione di una tariffa massima, ad opera del decreto impugnato, pari a 6 euro oltre IVA per ciascuna confezione di farmaco distribuita, non discostandosi significativamente dalla media delle tariffe vigenti (ma anzi coincidendo con alcune di esse), esclude in radice la possibilità di ravvisare i vizi di illogicità e carenza di motivazione dedotti dalla parte appellante».

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