
Il Sunifar spiega inoltre che è possibile anche effettuare un’autocertificazione da parte della farmacia. Sarà quindi «onere della ASL acquisire d’ufficio presso altre pubbliche amministrazioni i dati necessari per verificare la fondatezza della domanda effettuata dal titolare di farmacia. Qualora l’ASL pretenda indebitamente il certificato del comune ma questo non lo rilasci, si consiglia alle farmacie di effettuare comunque la domanda di indennità di residenza entro il termine previsto dalla legge, aggiungendo al modulo della domanda di indennità di residenza la seguente dicitura: “Il certificato recante il numero degli abitanti del centro abitato (nome) nel quale è sita la farmacia (nome) non è stato allegato alla domanda di richiesta di indennità di residenza, in quanto, ai sensi dell’art.15 della legge n. 183/2011 ‘Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati’. Si chiede pertanto, a questa spettabile Azienda sanitaria locale di acquisire d’ufficio presso il Comune il numero di abitanti del centro abitato predetto ai sensi dell’art. 15 comma 1 lettera c) della legge 183/2011 che ha sostituito l’art. 43, comma 1 del DPR 445/2000”». È bene ricordare che occorre tenere conto solo del numero di abitanti della frazione o agglomerato rurale nel quale è sita la farmacia e non di tutti gli abitanti del territorio comunale o della pianta organica: «Tale assunto – conclude il Sunifar – è sempre stato confermato da copiosa giurisprudenza».
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