distribuzione ingrosso farmaciIl Tribunale amministrativo del Lazio ha emesso due sentenze in merito ad altrettanti ricorsi presentati da due farmacie, entrambe situate a Formello, nel Lazio. Esse hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, di due decreti dirigenziali aventi ad oggetto la revoca della autorizzazione per la distribuzione all’ingrosso di medicinali ad uso umano, nonché di una serie di comunicazioni e verbali dei Nas di Roma. Con i ricorsi, le due ditte impugnano dunque i provvedimenti coi quali la Regione Lazio ha revocato loro l’autorizzazione, rilasciata il 21 maggio 2015, alla distribuzione all’ingrosso di medicinali per uso umano e/o delle materie prime farmacologicamente attive. Ciò perché, secondo quanto specificato dai Nas dei Carbinieri, «non risultavano essere presenti i requisiti minimi per la sussistenza dell’autorizzazione stessa, non essendo in possesso di autorizzazione ministeriale alla commercializzazione di medicinali di cui alle tabelle legge 309/90 e s.m.i. né del 90% di farmaci con A.I.C. (art. 105 comma 1 lett. d) del d.lgs. 219/2006)».
Secondo i giudici amministrativi, «dal complesso delle emergenze processuali risulta la manifesta fondatezza dell’impugnativa», in quanto «in primo luogo, risultano violate le garanzie partecipative procedimentali», dal momento che i titolari, benché presenti durante l’ispezione dei Nas, non hanno ricevuto «alcuna comunicazione dalla Regione con riguardo all’avvio del successivo e distinto procedimento di revoca dell’autorizzazione nel quale avevano interesse a interloquire ai fini dell’applicazione e della eventuale graduazione della misura afflittiva». Inoltre, i giudici hanno tento conto del fatto che il provvedimento è stato avanzato per, da una parte, il mancato possesso dell’autorizzazione ministeriale alla commercializzazione dei medicinali di cui alle tabelle di cui alla legge n. 309/90, tra i quali la morfina che, secondo quanto dedotto solo nel corso del giudizio dalla Regione, rientra tra i farmaci la cui detenzione è obbligatoria; in secondo luogo, per la mancata detenzione di almeno il novanta per cento dei medicinali in possesso di un’AIC, inclusi i medicinali omeopatici autorizzati. Ebbene, «quanto alla prima di esse, la motivazione del provvedimento non appare perspicua, fondando la revoca sul mancato possesso dell’autorizzazione alla vendita degli stupefacenti che il ricorrente aveva in realtà a suo tempo richiesto. Quanto alla seconda, sebbene i Carabinieri avessero accertato che la ricorrente detenesse in magazzino solo 50 specialità medicinali con A.I.C. in luogo delle circa 1.100 prescritte, la Regione ha completamente omesso di motivare con riguardo alle ragioni dell’esercizio immediato del potere di revoca ex art. 111, comma 1, del d.lgs. n. 219/2006, così non facendo emergere in alcun modo i motivi della mancata eventuale graduazione». Pertanto, secondo il Tar i provvedimenti di revoca vanno annullati, «salva l’eventuale riedizione del potere da parte dell’Amministrazione». Sono state invece respinte le domande di risarcimento.

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