distributori automaticiL’Agenzia delle Entrate ha fornito, con una nota datata 30 marzo 2017, una serie di specifiche in materia di informazioni, regole tecniche, strumenti e termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall’utilizzo di distributori automatici «diversi da quelli disciplinati dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2016». I distributori automatici vengono definiti come «apparecchi automatizzati che erogano prodotti e servizi su richiesta dell’utente, previo pagamento di un corrispettivo, costituiti almeno dalle seguenti componenti hardware tra loro collegate: uno o più “sistemi di pagamento”, ossia sistemi elettronici funzionali a riconoscere la validità di un credito da utilizzare per il pagamento del bene o del servizio da erogare; un sistema elettronico (cosiddetto “sistema master”) costituito, generalmente ma non esclusivamente, da una o più schede elettroniche dotate di processore con memoria, capace di memorizzare e processare dati al fine di erogare il bene o il servizio selezionato dall’utente finale; un “erogatore” di beni e/o servizi, ossia l’insieme dei meccanismi (meccanici, elettromeccanici o elettronici) che consentono l’erogazione dei beni o dei servizi selezionati dall’utente finale». Essi «si distinguono da quelli disciplinati dal provvedimento del 30 giugno 2016 poiché non dispongono di una “porta di comunicazione”, attiva o attivabile, che consenta di trasferire digitalmente i dati ad un dispositivo atto a trasmettere gli stessi al sistema dell’Agenzia delle entrate». Per tali macchine, «i soggetti passivi IVA comunicano all’Agenzia delle entrate, entro la data di messa in servizio degli stessi, la matricola identificativa dei sistemi master». Ciò al fine di consentire da parte dell’Agenzia stessa un censimento, che si conclude «con la produzione di un QRCODE che i soggetti obbligati appongono in luogo visibile e protetto sulla singola vending machine». L’amministrazione fiscale ha quindi elencato in un documento apposito i dati che occorre memorizzare e trasmettere, «in fase di prima applicazione, a partire dalla data del 1 gennaio 2018», attraverso «un apposito servizio web messo a disposizione sul sito dell’Agenzia delle entrate». La trasmissione «avviene al momento della rilevazione manuale dei dati di vendita dalla vending machine, in prossimità della stessa e utilizzando un “dispositivo mobile” censito dal sistema dell’Agenzia delle entrate, così come definito dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento. Con successivo provvedimento sono definite le caratteristiche tecniche e ogni altra disposizione che consentono di garantire la memorizzazione elettronica direttamente dai sistemi master che controllano le vending machine e l’eventuale trasmissione telematica». L’Agenzia delle entrate attesterà l’avvenuta trasmissione dei dati mediante il rilascio di una ricevuta.

[Se non vuoi perdere tutte le novità iscriviti gratis alla newsletter di FarmaciaVirtuale.it. Arriva nella tua casella email alle 7 del mattino. Apri questo link]

© Riproduzione riservata

Non perdere gli aggiornamenti sul mondo della farmacia

Riceverai le novità sui principali fatti di attualità.

Puoi annullare l'iscrizione con un click. Non condivideremo mai il tuo indirizzo email con terzi.