distanza tra farmacieIl Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto un ricorso con il quale si chiedeva di annullare una nota del Comune di Roma del 2005, in materia di distanza tra le sedi farmaceutiche. Un titolare di via Gregorio VII, infatti, aveva impugnato il provvedimento con il quale l’amministrazione aveva espresso il nulla osta all’autorizzazione al trasferimento di un altro esercizio farmaceutico nella stessa via. Ciò in quanto, secondo il ricorrente, un perito di parte aveva affermato che «la distanza da soglia a soglia tra i locali in oggetto, misurata mediante fettuccia da 20 metri, seguendo il percorso pedonale più breve , è risultata di metri 180,45».

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Al contrario, le misurazioni dell’Ufficio tecnico del Municipio XVIII avevano portato a risultati diversi, poiché non sarebbe stato seguito il “percorso pedonale più breve”. Roma Capitale, però, «ha ribadito la legittimità del proprio operato», mentre la Asl Roma E «ha evidenziato di avere posto in essere tutti gli adempimenti normativamente prescritti e, in particolare, di avere effettuato un’adeguata e approfondita attività istruttoria dalla quale è emersa la sussistenza del rispetto delle distanze da soglia a soglia normativamente prescritte tra i due esercizi farmaceutici, sulla base del tragitto di normale deambulazione del pedone, basato su apprezzabili valutazioni di sicurezza stradale».
I giudici hanno ricordato che la legge impone una distanza minima di 200 metri, «misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie».

E che «l’ASL Roma E, nonostante il controinteressato avesse prodotto una perizia giurata sulle distanze esistenti tra la propria sede farmaceutica e quella del ricorrente, ha ritenuto di chiedere all’amministrazione di verificarne la fondatezza. All’esito della predetta verifica e degli ulteriori chiarimenti richiesti, il Comando di Polizia municipale del XVIII Municipio ha comunicato che dai rilievi effettuati, le distanze risultano superiori a 200 metri». Inoltre, secondo il Tar «sono infondate e vanno disattese anche le censure articolate in relazione alle modalità impiegate per la misurazione delle distanze, in quanto secondo la prospettazione di parte ricorrente le misurazioni sarebbero state effettuate tenendo conto non del percorso pedonale più breve, bensì del percorso allungato dal transito sulle strisce pedonali». Ciò poiché, «secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, “per percorso pedonale più breve deve farsi riferimento al percorso effettivamente percorribile a piedi da una persona normalmente deambulante in condizioni di sicurezza e senza esporsi a rischi”».

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