
L’Agenzia delle entrate ha fornito un parere in merito alla corretta aliquota Iva applicabile a una serie di dispositivi medici oftalmici. Le società si occupano della realizzazione e distribuzione di prodotti destinati alla cura e all’idratazione della superficie oculare. I dispositivi in questione, presentati in formati diversi come spray oculari, gocce in flacone multidose e monodose, sono stati descritti come soluzioni oftalmiche lubrificanti, idratanti e protettive. Le loro indicazioni comprendono il trattamento della sindrome dell’occhio secco, il sollievo dall’irritazione e dalla secchezza oculare, nonché l’integrazione del film lacrimale, risultando compatibili anche con l’uso in presenza di lenti a contatto.
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Qualificazione doganale come elemento determinante per l’aliquota fiscale
Nella loro soluzione interpretativa, le società avevano prospettato la legittima applicazione dell’aliquota Iva agevolata al 10%. La posizione si basava sulla disciplina del numero 114 della Tabella A, Parte III, del Dpr 633/1972, come interpretata dall’articolo 1, comma 3, della Legge di Bilancio 2019. Tale norma estende l’applicazione dell’aliquota ridotta ai dispositivi medici classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata. L’Agenzia delle entrate, nel suo parere, ha precisato che la suddetta norma di interpretazione autentica non si applica indistintamente a tutti i dispositivi medici, ma solo a quelli effettivamente ricompresi in quella specifica classificazione doganale. L’Amministrazione ha ricordato di aver ribadito il principio in numerosi atti precedenti, tra circolari e risposte a interpelli. L’elemento della valutazione risiede quindi nella corretta classificazione tariffaria dei prodotti, operazione di competenza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Parere dell’Adm sulla classificazione conferma l’accesso all’Iva agevolata.
L’istruttoria condotta dall’Agenzia delle entrate si è avvalsa delle determinazioni tecniche dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Sulla base della documentazione esaminata e delle caratteristiche dei prodotti, l’Adm ha ritenuto che tutti i dispositivi oftalmici oggetto dell’interpello presentino le caratteristiche per essere classificati come prodotti farmaceutici del Capitolo 30 della Nomenclatura Combinata. Nello specifico, l’Agenzia delle Dogane ha attribuito ai prodotti il codice Nc 3004 90 00, riservato ai preparati per scopi terapeutici o profilattici. Alla luce della qualificazione tecnico-doganale, l’Agenzia delle entrate ha concluso il proprio parere confermando la posizione delle società istanti. Pertanto, alle cessioni dell’intera linea di soluzioni oftalmiche prodotte e distribuite potrà essere applicata l’aliquota Iva ridotta del 10%, in conformità alla normativa richiamata.
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