L’Agenzia delle entrate ha fornito, nella circolare 8/E, diversi chiarimenti sulle novità fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio n. 145/2018. A fornire i dettagli in una nota, è la Federazione degli ordini dei farmacisti italiani (Fofi), la quale spiega che «che al punto 5.2. della circolare, l’Agenzia ricorda che l’art. 1, comma 3, della Legge di Bilancio evidenzia che tra i servizi soggetti all’aliquota IVA del 10 per cento devono intendersi ricompresi anche i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata (…)». Nello specifico, spiega la Fofi, « l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la citata disposizione contenuta nella Legge di Bilancio è una norma di interpretazione autentica, che fa rientrare nell’ambito del numero 114) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, tra i beni soggetti all’aliquota IVA del 10 per cento, anche “i dispositivi medici a base di sostanze».

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«Si precisa – prosegue – che il numero 114) della Tabella A, parte III, prevede l’aliquota del 10 per cento per i “medicinali pronti per l’uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie debbono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale”. La norma di interpretazione autentica intende risolvere il problema dell’applicazione dell’aliquota ridotta per quei prodotti che, pur classificati – ai fini doganali – tra i prodotti farmaceutici e medicamenti, non sono commercializzati come tali, bensì come dispositivi medici». Ciò nel caso, prosegue, «degli sciroppi per la tosse a base di erbe medicinali, commercializzati come dispositivi medici, che siano stati merceologicamente classificati alla predetta voce doganale 3004, come preparazione medicinale a base di erbe. L’Agenzia – conclude la Fofi -, inoltre, spiega che trattandosi di una norma di interpretazione autentica esplica i propri effetti retroattivamente, poiché attribuisce un significato ad una norma preesistente e, dunque, forma con essa un “precetto normativo unitario” ( Corte costituzionale, sentenza 10 novembre 1994, n. 397)».

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