
Il Consiglio di Stato, con una sentenza pubblicata il 20 novembre 2025, ha respinto il ricorso proposto dai titolari di una farmacia. I ricorrenti avevano impugnato la decisione del Tribunale amministrativo regionale per la Campania che aveva dichiarato inammissibile il loro ricorso di primo grado. La controversia verteva sull’istituzione e il mantenimento di un dispensario farmaceutico in un comune autorizzato a favore di un altro titolare. Contro il ricorso si sono costituiti il comune stesso, e la farmacia. Nel procedimento è intervenuto ad adiuvandum l’Ordine dei farmacisti.
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Valutazione dei poteri comunali e bilanciamento degli interessi
Il Collegio giudicante ha esaminato le censure mosse dagli appellanti. Questi sostenevano una violazione della norma regionale campana, in particolare della legge n. 5 del 2013, e della legge statale n. 221 del 1968, affermando che l’istituzione di dispensari è consentita solo in casi tassativi e che la coesistenza con farmacie attive non sarebbe ammissibile. Il Consiglio di Stato ha invece ribadito che i Comuni dispongono di un margine di discrezionalità nell’organizzazione del servizio farmaceutico territoriale. Tale potere deve essere esercitato bilanciando l’interesse pubblico alla capillare distribuzione dei farmaci con i principi di libertà economica e concorrenza. La giurisprudenza citata evidenzia che la compresenza di farmacia e dispensario, sebbene atipica, non è preclusa in linea di principio quando sussistano specifiche esigenze di garantire il servizio in determinate aree. La sentenza richiama il principio per cui l’interesse patrimoniale del farmacista può recedere di fronte al prevalente interesse pubblico.
Rigetto delle censure e la compensazione delle spese
La motivazione della sentenza ha considerato infondate le argomentazioni degli appellanti. È stato osservato che le censure non dimostrano una manifesta illogicità nella valutazione compiuta dal comune, il quale aveva motivato la scelta in base alle caratteristiche territoriali e alla distanza da altre sedi farmaceutiche. Il Collegio ha precisato che le disposizioni della legge regionale campana n. 35 del 2020, invocate dai ricorrenti, non potevano costituire parametro di legittimità per i provvedimenti impugnati, essendo queste successive agli atti amministrativi contestati. La sentenza del Tar Campania n. 2886 del 2022 è dunque confermata in tutte le sue parti. Il Consiglio di Stato, respingendo definitivamente l’appello, ha inoltre disposto la compensazione totale delle spese legali del giudizio tra tutte le parti coinvolte nel procedimento.
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