Dopo l’entrata in vigore della legge 124/2017, sono diverse le novità introdotte nel settore. Alcune riguardano gli aspetti previdenziali, relativi alle società titolari di farmacia, altre invece riguardano aspetti prettamente operativi. Tra queste, la possibilità «di ricorrere alla nomina di un direttore con contratto di lavoro a tempo parziale e, in subordine, sulla possibilità per un farmacista di ricoprire tale posizione in più farmacie, ovvero alternarsi con altri direttori affinché sia comunque garantita la presenza di un direttore per tutto l’orario di apertura dell’esercizio». Vale a dire, la facoltà di impiegare un’unica figura direzionale in più farmacie, seppur contestualmente ad altre figure di pari livello, a completamento di tutto l’arco della giornata. A rispondere questa domanda posta dalla Fofi, è la Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del ministero della Salute.

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A tal proposito, il dicastero evidenzia che «ad avviso della scrivente, l’attuale quadro normativo non è compatibile con forme contrattuali di affidamento dell’incarico di direttore di farmacia che non ne garantiscano una presenza piena e ininterrotta o con la possibilità che una stessa persona ricopra tale assorbente ruolo in più farmacie, tanto più se si considera che, per effetto del recente intervento del legislatore, la compagine sociale di una società titolare di farmacia può essere costituita per intero da non farmacisti e che pertanto la figura del direttore di farmacia, responsabile del regolare svolgimento del servizio farmaceutico, rappresenta, in tali casi, garanzia di professionalità e competenza nell’esercizio di farmacia».

Ciò anche alla luce del fatto che «la legge 127/2017 se da un lato ha introdotto, tra l’altro, la significativa innovazione con riguardo alla possibilità che la direzione della farmacia di cui è titolare una società sia affidata anche ad un farmacista non socio, in possesso del requisito dell’idoneità, che ne è responsabile, dall’altro non ha apportato modifiche sostanziali al ruolo del direttore di farmacia ed al rilievo che questi riveste nella conduzione professionale della farmacia; tanto che nel sopracitato articolo 7, comma 4, conferma l’estremo rigore con riferimento alle cause che consentono una sostituzione temporanea del direttore equiparando, in tale ambito, quest’ultimo al titolare individuale».

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