Gli operatori e le strutture sanitarie – dunque anche le farmacie – hanno tempo fino al 31 gennaio 2024 per inviare le spese sanitarie e veterinarie sostenute dai clienti-pazienti. Eventuali rettifiche ai dati inviati in prima istanza, possono essere inviati entro mercoledì 7 febbraio 2024. L’invio riguarda le transazioni effettuate nel secondo semestre 2023, ovvero il periodo che va dal 1 luglio al 31 dicembre. I dati saranno poi utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per predisporre la dichiarazione dei redditi precompilata 2024 relativa ai redditi 2023.

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I dati che vanno inviati

L’obbligo di invio da parte degli operatori sanitari riguarda i dati dei documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute) rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie del cittadino. Vanno trasmesse tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie, certificative, a carattere peritale rilasciate a persone fisiche. Nel caso dell’attività del medico competente, non vanno inviate le fatture rilasciate al datore di lavoro anche se persona fisica. Ai fini dell’invio non rileva il fatto che la fattura sia gravata o meno da Iva.

Chi è tenuto all’invio dei dati

Oltre ai soggetti obbligati a partire dal 2015 – farmacie, strutture specialistiche pubbliche e private accreditate, gli iscritti all’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri – e quelli obbligati dal 2016 – strutture autorizzate ai sensi dell’ articolo 8-ter Dlgs 502/1992 e strutture autorizzate alla vendita al dettaglio dei medicinali veterinari ai sensi dell’articolo 70, comma 2, Dlgs193/ 2006, parafarmacie, ottici, iscritti agli albi professionali degli psicologi, infermieri, ostetrici, medici veterinari, tecnici sanitari di radiologia medica –, dal 2019 sono tenuti all’invio dei dati di spesa sanitaria privata anche le strutture della sanità militare, la farmacia assistenziale dei mutilati e invalidi di guerra e del lavoro (Anmig), gli iscritti all’albo dei biologi e gli iscritti ai nuovi Albi delle professioni sanitarie istituiti dal decreto del ministero della Salute del 13 marzo 2018.

Diritto di opposizione da parte del contribuente

È utile ricordare che il contribuente può opporsi all’utilizzo delle spese sanitarie sostenute ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata sia al momento dell’emissione del documento fiscale comunicando il suo rifiuto – o, nel caso di scontrino parlante, non comunicando il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria – sia successivamente: in particolare, con riferimento ai dati aggregati relativi ad una o più tipologie di spesa, inviando una comunicazione all’Agenzia delle entrate o al Sistema tessera sanitaria. La scelta di opporsi può non essere definitiva in quanto la spesa può essere inserita nella fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purché sussistano i requisiti per la detraibilità delle spese sanitarie previsti dalla legge.

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