Ddl Responsabilità professioni sanitarie, approvati 4 articoli al Senato
Nella seduta del 17 novembre sono stati approvati al Senato quattro articoli del Ddl sulla Responsabilità delle professioni sanitarie.
Nel pomeriggio di giovedì 17 novembre è proseguito in Aula al Senato il dibattito sul Ddl 2224, che reca disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. In particolare, sono stati approvati i primi tre articoli e il numero 5. In particolare, l’articolo 1 afferma che «la sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell’interesse dell’individuo e della collettività», e aggiunge che essa «si realizza anche mediante l’insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all’erogazione di prestazioni sanitarie». Si specifica inoltre che «alle attività di prevenzione del rischio messe in atto dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, è tenuto a concorrere tutto il personale, compresi i liberi professionisti che vi operano in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale». L’articolo 2, invece, indica che «le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono affidare all’ufficio del Difensore civico la funzione di garante per il diritto alla salute e disciplinarne la struttura organizzativa e il supporto tecnico». Tale istituto potrà essere adito «gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di prestazioni sanitarie per la segnalazione di disfunzioni del sistema dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria». A quel punto il Difensore civico acquisisce gli atti relativi alla segnalazione pervenuta e, qualora abbia verificato la fondatezza, interviene a tutela del diritto leso». Inoltre, in ogni regione verrà istituito un «Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che raccoglie i dati regionali sui rischi ed eventi avversi e li trasmette semestralmente, mediante procedura telematica unificata a livello nazionale, all’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità». Quest’ultimo è infatti previsto dall’articolo 3, che recita: «Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del ministro della Salute, è istituito l’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità». Suo compito sarà di raccogliere i dati regionali relativi ai rischi ed eventi avversi. Il ministero trasmetterà una relazione annuale sul suo operato alle Camere. Infine, l’articolo 5 si concentra sulle «buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida»: «Gli esercenti le professioni sanitarie, nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del ministro della Salute». Esso andrà emanato entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.
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