ddl di bilancio 2019Federfarma ha riepilogato in una nota i contenuti di maggiore interesse per i farmacisti inseriti nel Ddl di Bilancio 2019, attualmente all’esame della camera. In particolare, l’associazione dei titolari ha segnalato che «è stata disposta la sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA previsti per il 2019: l’aliquota del 10% resterà stabile per il prossimo anno, mentre passerà all’11,5% (e non al 13%) dal 2020; per l’aliquota ordinaria del 22%, anch’essa bloccata nel 2019, sono programmati aumenti al 24,1% dal 1° gennaio 2020 e al 24,5% (anziché il 25%) dall’anno successivo».

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Sono state sterilizzate poi anche le accise sui carburanti ed è stato esteso il regime forfettario dei contribuenti minimi fino a 65.000 euro. Inoltre, prosegue Federfarma, «a decorrere dal 1 gennaio 2020, viene istituita un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, nell’anno precedente, conseguono ricavi, ovvero che percepiscono compensi, compresi tra 65.001 e 100.000 euro, ragguagliati ad anno». L’imposta sostitutiva è pari al 20%.

È stata poi «modificata la disciplina del riporto delle perdite per persone fisiche, società di persone ed enti non commerciali, ora equiparata al regime previsto per le società di capitali. Pertanto, le perdite pregresse saranno illimitatamente riportabili, ma in misura non superiore all’80% del reddito imponibile; tuttavia, in via transitoria, potranno essere utilizzate nei limiti del 40% del reddito di impresa nel 2018 e 2019 e del 60% nel 2020. Le perdite di impresa generate nei primi tre esercizi sono comunque utilizzabili al 100%».

Introdotta quindi «una tassazione agevolata (IRES al 15% invece che al 24%) per la parte di reddito corrispondente agli utili reinvestiti in azienda destinati a incremento degli investimenti in beni strumentali (esclusi gli immobili e i veicoli non strumentali) e del personale occupato (sia a tempo indeterminato che determinato). La misura riguarda anche il reddito d’impresa degli imprenditori individuali nonché delle Snc e delle Sas in regime di contabilità ordinaria».

«Per i contratti di locazione stipulati nel 2019 – aggiunge l’associazione di categoria – relativi a unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 mq, sarà possibile avvalersi, su opzione, del regime della cedolare secca, applicando ai canoni l’imposta sostitutiva del 21%». È stata poi «confermata anche per il 2019 la disciplina di maggiorazione dell’ammortamento, che premia gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico (“Industria 4.0”). Saranno, pertanto, agevolabili anche gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019 ovvero entro il 31 dicembre 2020, a condizione che entro il 31 dicembre 2019 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Tuttavia, sono state introdotte percentuali diversificate a seconda dell’entità dell’investimento». Per ulteriori informazioni in merito è bene in ogni caso leggere nel dettaglio la normativa.

Prorogate poi le detrazioni d’imposta collegate a lavori di casa e la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni. Abrogato il regime opzionale dell’imposta sul reddito d’impresa (IRI). Novità anche in tema di deducibilità delle quote di ammortamento dell’avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all’iscrizione di attività per imposte anticipate: l’ammontare complessivo di tali componenti negativi non dedotti, indipendentemente dall’anno di iscrizione in bilancio, sarà deducibile in undici anni, dal 2019 al 2029, con differenti quote percentuali». Abrogata, infine, la disciplina dell’Aiuto alla crescita economica, introdotta nel 2011».

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