ddl concorrenza farmacieLa commissione Affari sociali ha concluso, assieme a quella Bilancio, la prima parte dell’iter di approvazione del disegno di legge sulla Concorrenza. L’organismo parlamentare ha concesso un parere favorevole, ma ha sollevato ugualmente alcuni dubbi circa il contenuto del provvedimento.
In particolare, in riferimento all’articolo 32 (comma 1-quater) del testo, che riguarda da vicino le farmacie, la commissione rileva che esso, «aggiunge il comma 2-bis all’articolo 2 della legge n. 475 del 1968, concernente il servizio farmaceutico, disponendo che, nei comuni fino a 6.600 abitanti, alle farmacie che risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione è consentita la possibilità di trasferimento in ambito regionale, previo pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari a 5 mila euro». Ciò, secondo i membri della commissione Affari sociali, presenta elementi di criticità «sia sotto il profilo della parità di trattamento, in quanto il problema del rapporto tra numero delle farmacie e decremento della popolazione può riguardare anche altri comuni oltre quelli presi in considerazione, sia per quanto concerne il merito, giacché non appare corretto rimettere la possibilità del trasferimento di una farmacia in ambito regionale all’iniziativa del singolo farmacista, stante anche la recente normativa – recata dalla legge n. 27 del 2012 (che ha convertito il decreto legge n. 1 del 2012) – che affida al comune il compito di individuare le zone nelle quali collocare le farmacie al fine di assicurare una equa distribuzione sul territorio ed al fine di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate».
La commissione aggiunge poi nel proprio parere che «in ogni caso, sarebbe opportuno rinviare la risoluzione della questione relativa alle farmacie soprannumerarie alla conclusione delle procedure di espletamento del concorso per l’apertura di nuove farmacie, previsto dalla suddetta legge n. 27 del 2012, di conversione del decreto-legge n. 1 del 2012, al fine di non produrre inutili contenziosi». Per tutto ciò, la richiesta è di «valutare l’opportunità di modificare l’articolo 32 nel senso di conformarsi al contenuto della legge n. 27 del 2012, di conversione del decreto-legge n. 1 del 2012».

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