ddl concorrenza farmacieIl 21 ottobre 2015 il Senato ha avviato la discussione relativa al disegno di legge sulla Concorrenza (numero S2085), dopo l’approvazione arrivata nelle settimane precedenti da parte della Camera dei Deputati. I due relatori hanno illustrato ai componenti della commissione Industria i contenuti del provvedimento.
Il senatore Luigi Marino (NDC-UDC) è stato il primo a parlare, spiegando che il provvedimento rappresenta uno «strumento periodico di rimozione dei numerosi ostacoli ancora presenti nei mercati dei prodotti e dei servizi. Il testo, di iniziativa governativa e già approvato dalla Camera il 7 ottobre scorso, si pone le finalità (indicate nell’articolo 1) della rimozione degli ostacoli regolatori all’apertura dei mercati, della promozione della concorrenza e della garanzia della tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell’Unione europea, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza».
Ad entrare più nel merito delle questioni che riguardano la professione di farmacista è stato il secondo relatore, Salvatore Tomaselli (Partito democratico), che ha ricordato come «il provvedimento elimini il limite di titolarità di quattro licenze in capo a un unico soggetto», nonché il fatto che «viene consentito l’ingresso di soci di capitale». Sono stati previsti, inoltre, «obblighi di comunicazione delle variazioni dello statuto e della compagine sociale delle società di capitali titolari di farmacie private, alla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani e a ogni altro organo con competenze istituzionali nel settore. È stata introdotta poi l’incompatibilità della partecipazione a tali società di capitali con qualsiasi attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco».
«Il testo originario del disegno di legge – ha aggiunto il senatore democratico – prevedeva che, nei comuni fino a 6.600 abitanti, alle farmacie che risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione è consentita la possibilità di trasferimento in ambito regionale, previo pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari a 5 mila euro. Con le modifiche approvate dalla Camera dei deputati si prevede invece che il trasferimento avvenga sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell’ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate, e che si perfezioni in data anteriore all’avvio della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche, di cui all’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362».
«Ai sensi dell’articolo 49 del disegno di legge – ha infine concluso Tomaselli – gli orari e i turni di apertura e chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale sono stabiliti dalle autorità competenti e costituiscono il livello minimo di servizio. Pertanto rimane aperta la possibilità per titolari e gestori della farmacia di prestare servizio in orari e periodi ulteriori rispetto a quelli obbligatori. È, però, necessario darne preventiva comunicazione all’autorità sanitaria competente ed informarne la clientela mediante cartelli affissi all’esterno dell’esercizio».
I due relatori si sono poi detti d’accordo sulla necessità di svolgere un ciclo di audizioni informali dei soggetti maggiormente coinvolti nelle questioni oggetto del disegno di legge.

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