ddl concorrenza farmacieIl Ddl Concorrenza ha iniziato il suo iter alla Camera. Le commissioni riunite Finanze e Attività produttive hanno avviato la discussione sul provvedimento, classificato C. 3012-B, con l’intervento della relatrice Silvia Fregolent (Pd). Quest’ultima ha innanzitutto ricordato come «le commissioni riunite, nel corso dell’esame del provvedimento in prima lettura alla Camera, che si è protratto per circa sei mesi, abbiano svolto un dibattito molto approfondito e proficuo, nel corso del quale, attraverso il confronto tra tutte le forze politiche, sia di maggioranza sia di opposizione, il testo è stato approfondito e migliorato in molti suoi aspetti» Il disegno di legge, poi, «ha subito profonde modifiche durante l’esame da parte del Senato, durata molto più a lungo, protraendosi per circa un anno e mezzo». La deputata ha quindi ricordato che, in attuazione dell’articolo 47 della legge n. 99 del 2009, il provvedimento dovrebbe avere cadenza annuale: «In realtà, dall’entrata in vigore del citato articolo 47, la legge annuale per la Concorrenza non è mai stata adottata: pertanto il disegno di legge costituisce il primo provvedimento con cui il governo adempie a tale obbligo». Quindi la parlamentare si è soffermata su ciascuno dei provvedimenti contenuti nel disegno di legge. Per quanto concerne le farmacie Fegolent ha riferito alle commissioni i termini decisi al Senato: «I commi da 158 a 164 consentono l’ingresso di società di capitale nella titolarità dell’esercizio della farmacia privata; rimuovono il limite delle 4 licenze, attualmente previsto, in capo ad una identica società; pongono il divieto di controllo, diretto o indiretto da parte di un medesimo soggetto, di una quota superiore al 20 per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato è incaricata di assicurare il rispetto del divieto summenzionato, attraverso l’esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida ad essa attribuita dalla disciplina vigente». Inoltre, i commi «sopprimono i requisiti soggettivi per la partecipazione alle società che gestiscono farmacie; consentono che la direzione della farmacia gestita da una società sia affidata anche ad un farmacista che non sia socio; stabiliscono l’incompatibilità della partecipazione alle società di capitale nella titolarità dell’esercizio della farmacia privata con l’esercizio della professione medica, confermano il vincolo di incompatibilità già vigente con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione ed informazione scientifica del farmaco e sopprimono il riferimento alle attività di intermediazione (distribuzione) del farmaco, le quali sembrerebbero diventare, di conseguenza, compatibili». Il testo, poi, «permette ai titolari delle farmacie ubicate nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, che risultino essere soprannumerarie per decremento della popolazione, di ottenere il trasferimento territoriale presso comuni della medesima regione. La domanda di trasferimento è ammessa verso i comuni che presentino un numero di farmacie inferiore a quello spettante. Il trasferimento è concesso sulla base di una graduatoria regionale per titoli e previo il pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari a 5.000 euro». Viene infine modificata «la disciplina sulla partecipazione in forma associata ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche in riferimento all’obbligo di mantenimento della conseguente gestione associata, che passa da dieci a tre anni; si consente la fornitura dei medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero oltreché, come già previsto, da parte dei produttori e dei grossisti, anche attraverso le farmacie. In caso di modificazioni apportate al foglietto illustrativo di un farmaco, il comma 165, inserito al Senato, consente la vendita al pubblico delle scorte, prevedendo che il cittadino scelga di poter ritirare il foglietto sostitutivo in formato cartaceo o digitale. Il comma 166 consente alle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, di prestare servizio aggiuntivo oltre gli orari e i turni di apertura e chiusura stabiliti dalle autorità competenti». Secondo quanto riferito dall’agenzia Il Sole 24 Ore Radiocor Plus, «gli uffici di presidenza delle due commissioni definiranno il calendario di un breve, ulteriore, ciclo di audizioni. Il termine per la presentazione dei relativi emendamenti dovrebbe essere fissato, secondo quanto si apprende, al 13 giugno, comunque dopo il voto amministrativo dell’11 giugno».

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