medicinali con prescrizione medicaI farmaci dietro prescrizione medica non possono essere dispensati nelle parafarmacie. A confermarlo – riferisce attraverso il portale www.personaedanno.it Alceste Santuari, docente di Diritto dell’Economia e Diritto dell’Economia degli enti non profit presso l’università di Bologna – è una sentenza del Tar del Veneto (la numero 1141 del 6 novembre 2015).
«Un farmacista abilitato ha impugnato il diniego all’autorizzazione alla vendita – spiega Santuari – dei farmaci soggetti a prescrizione medica, nell’ambito della conduzione della propria parafarmacia». Ciò sulla base di una serie di argomentazioni: innanzitutto, il fatto che la norma «si porrebbe in insanabile contrasto con le recenti modifiche in tema di abrogazione delle restrizioni nell’accesso all’esercizio delle professioni e delle attività economiche di cui alle leggi numero 148/2011 e 27/2012». In secondo luogo, perché la liberalizzazione sarebbe «confermata dal regolamento di riforma degli ordinamenti professionali cui al decreto del Presidente della Repubblica numero 137 del 7 agosto 2012, laddove esso prevede che l’accesso alle professioni regolamentate è libero e che sono vietate le limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali, garantendo così che l’esercizio dell’attività risponda ai principi di libera concorrenza». Ancora, il ricorrente ha spiegato che «il farmacista abilitato e iscritto all’albo professionale, titolare di esercizio di vicinato del tipo parafarmacia e nell’ambito di esso, è legittimato alla vendita di tutti i farmaci in commercio, anche di quelli soggetti a prescrizione medica, e ciò indipendentemente dalla partecipazione, in regime di convenzione, al rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale per la vendita di quei farmaci per i quali esso è previsto»
Il Tar, prosegue Santuari, ha respinto il ricorso, spiegando che «alla luce della pronuncia della Corte costituzionale (sentenza numero 216/2014), è legittimo il diniego all’autorizzazione alla vendita anche dei farmaci soggetti a prescrizione medica nell’ambito della conduzione di una parafarmacia, nonostante l’abilitazione all’esercizio della professione di farmacista e l’iscrizione all’albo professionale relativo». Inoltre, tra i rilievi dei giudici amministrativi, si legge che «il regime delle farmacie è conforme all’ordinamento comunitario e al principio di tutela della concorrenza in quanto l’incondizionata liberalizzazione di quella categoria di farmaci inciderebbe con effetti non privi di conseguenze sulla distribuzione territoriale delle parafarmacie le quali, non essendo inserite nel sistema di pianificazione di cui al decreto legge numero 201 del 2011, potrebbero alterare il sistema stesso, posto prima di tutto a garanzia della salute dei cittadini».

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