
Secondo la normativa risalente al 1968, il trasferimento della titolarità della farmacia privata è consentito decorsi 3 anni dal conseguimento della stessa, e può aver luogo solo a favore di un farmacista, iscritto all’albo, che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso. Inoltre, l’articolo 12 della legge individua altri criteri e condizioni: in primo luogo, al farmacista che abbia trasferito la propria farmacia per una volta soltanto nella vita, ed entro due anni dal trasferimento, è consentito l’acquisto di un’altra farmacia senza dover superare il concorso per l’assegnazione. In secondo luogo, chi abbia trasferito la propria farmacia, senza averne acquistata un’altra entro due anni, può acquistarne una nuova purché abbia svolto sei mesi di attività professionale certificata dalla Asl competente durante l’anno precedente l’acquisto (o abbia conseguito l’idoneità in un concorso effettuato nei due anni anteriori). Inoltre, il trasferimento può aver luogo a favore di un farmacista iscritto all’albo che abbia conseguito l’idoneità, o che abbia almeno due anni di pratica professionale, certificata dall’autorità sanitaria. Infine, gli eredi di un titolare di farmacia deceduto possono trasferire la titolarità della farmacia nei confronti di un farmacista iscritto all’albo che abbia conseguito la titolarità, o sia risultato idoneo in un precedente concorso.
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