Cumulo oggettivoLa Fofi ha diffuso alcuni chiarimenti in merito all’articolo 102 del T.U.L.S.. La federazione spiega in particolare che esso impone il «divieto dell’esercizio contemporaneo della professione di farmacista e di altra professione o arte sanitaria da parte della stessa persona». Il tutto è stato confermato anche da recenti sentenze del Tar e del Consiglio di Stato.

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E dal momento che la legge 3/2018 include tra le sanitarie anche le professioni di osteopata, chiropratico, chimico, fisico, biologo e psicologo, esse sono di conseguenza non praticabili da parte del farmacista. L’elenco aggiornato delle professioni incompatibili è perciò il seguente: Assistente Sanitario, Biologo, Chimico, Chiropratico, Dietista, Educatore Professionale, Fisico, Fisioterapista, Igienista Dentale, Infermiere, Logopedista, Medico chirurgo, Odontoiatra, Ortottista – Assistente di Oftalmologia, Osteopata, Ostetrica, Podologo, Psicologo, Tecnico Audiometrista, Tecnico Audioprotesista, Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, Tecnico di Neurofisiopatologia, Tecnico Ortopedico, Tecnico Riabilitazione Psichiatrica, Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva, Terapista Occupazionale e Veterinario. «Con specifico riferimento alla situazione dei farmacisti anche iscritti all’albo dei biologi – precisa poi la Fofi – considerato l’elevato numero di farmacisti in possesso di tale ulteriore titolo che hanno quindi potuto esercitare, prima dell’entrata in vigore della legge 3/2018, entrambe le professioni, abbiamo provveduto ad investire della questione il competente ministero della Salute», dal quale si attende un chiarimento.

Inoltre, «per quanto attiene al cumulo oggettivo, alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali, è possibile l’esercizio in farmacia anche di altre professioni sanitarie, fermi restando i divieti di comparaggio ed accaparramento di ricette. Una sentenza del Consiglio di Stato ha infatti escluso un’interpretazione restrittiva dell’art. 102, ricordando che le farmacie possono partecipare «alla realizzazione di programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, rivolti alla popolazione generale ed ai gruppi a rischio». Salve dunque le giornate di prevenzione. Ciò però sapendo che eventuali visite mediche devono essere effettuate in locali diversi e non comunicanti con la farmacia.

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