La Divisione Contribuenti in capo alla Direzione Centrale Grandi Contribuenti e Internazionale dell’Agenzia delle Entrate ha emanato il principio di diritto 4/2023 nel quale si prendono in esame gli investimenti legati al credito d’imposta per beni strumentali nuovi e il relativo momento dell’investimento. Parte dei principi sono stati già richiamati in passato e riguardano «la corretta imputazione temporale­ ai fini dell’iper ammortamento e del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi ­dei costi relativi a investimenti cc.dd. 4.0». La stessa Agenzia ha risposto a un quesito relativo al «momento di effettuazione dell’investimento nelle ipotesi in cui i contratti prevedono che la prestazione del venditore non si esaurisca con il semplice trasferimento del bene mobile compravenduto, ma comprenda anche tutta una serie di attività “ulteriori” (ad esempio trasporto, assemblaggio, installazione, ecc.)».

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Individuazione del momento dell’investimento

L’Agenzia ha ribadito in proposito che «il momento di effettuazione dell’investimento va individuato alla luce degli elementi che caratterizzano la fattispecie secondo le regole previste dall’articolo 109 del TUIR». Dunque, alla luce di quanto evidenziato, «per i beni mobili ­l’investimento si considera effettuato alla data di consegna o spedizione del bene, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui, in base alle clausole contrattuali, si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale; non si deve tener conto di eventuali clausole di riserva della proprietà». Inoltre «laddove dalle previsioni contrattuali non si evinca esplicitamente la data del trasferimento della proprietà, si dovrà valutare caso per caso se la volontà delle parti del contratto sia stata quella di privilegiare la consegna/spedizione del bene oppure il completo adempimento delle ulteriori prestazioni poste a carico del fornitore».

Onere del contribuente valutazione dei singoli contratti

Resta onere del contribuente «procedere a una valutazione dei singoli contratti al fine di individuare, nel quadro dei principi sopra sanciti, la disciplina agevolativa applicabile al singolo investimento». Ciò considerato che «l’analisi degli specifici elementi che connotano la singola fattispecie (rectius, delle puntuali clausole contrattuali che regolano gli investimenti) trascende il perimetro applicativo dell’interpello, che, conformemente alla sua ratio, consiste nel fornire chiarimenti interpretativi di carattere generale riferibili alla portata delle norme tributarie invocate e sulla loro applicazione al caso concreto, così da orientare il comportamento del contribuente nel caso specifico, ma non si traduce in un accertamento “di fatto” del momento di effettuazione dell’investimento (attraverso l’appuramento del momento traslativo o costitutivo della proprietà e/o del diritto reale e dell’incidenza dell’adempimento delle “ulteriori prestazioni” secondo la volontà contrattuale)».

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